Ordinanza 58/2002 (ECLI:IT:COST:2002:58)
Massima numero 26805
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  27/02/2002;  Decisione del  27/02/2002
Deposito del 15/03/2002; Pubblicazione in G. U. 20/03/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che abbia respinto negli atti preliminari al dibattimento la richiesta di applicazione della pena concordata (ex art. 444 cod. proc. pen.) - Incompatibilità alla funzione di giudizio - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento nonché identità di trattamento di situazioni non comparabili, con lesione dei principî di buona amministrazione e del giudice naturale - Questione identica ad altra già ritenuta manifestamente inammissibile - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che negli atti preliminari al dibattimento abbia respinto la richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti, in quanto la questione si risolve nella inammissibile censura di una precedente decisione di accoglimento (sentenza n. 186 del 1992).

- Già l'ordinanza n. 108/2001 aveva dichiarato manifestamente inammissibile per le stesse ragioni un'identica questione sollevata dallo stesso rimettente.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n. 0  art. 34  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte