Ordinanza 59/2002 (ECLI:IT:COST:2002:59)
Massima numero 26806
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
27/02/2002; Decisione del
27/02/2002
Deposito del 15/03/2002; Pubblicazione in G. U. 20/03/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Dibattimento - Mutamento del collegio giudicante - Giudice persona fisica diversa da quella davanti alla quale si era svolta l’istruttoria dibattimentale - Rinnovazione dell’esame dei testimoni (quando possa aver luogo o sia richiesto da una delle parti), alla stregua dell’interpretazione della corte di cassazione - Assunto contrasto con i principî di eguaglianza, del contraddittorio e della durata ragionevole del processo - Questioni analoghe ad altre già rigettate con ordinanza di manifesta infondatezza - Carenza di argomenti nuovi - Manifesta infondatezza.
Processo penale - Dibattimento - Mutamento del collegio giudicante - Giudice persona fisica diversa da quella davanti alla quale si era svolta l’istruttoria dibattimentale - Rinnovazione dell’esame dei testimoni (quando possa aver luogo o sia richiesto da una delle parti), alla stregua dell’interpretazione della corte di cassazione - Assunto contrasto con i principî di eguaglianza, del contraddittorio e della durata ragionevole del processo - Questioni analoghe ad altre già rigettate con ordinanza di manifesta infondatezza - Carenza di argomenti nuovi - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 238, 511, 511-bis, 514 e 525 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97, 101 e 111 della Costituzione, nella parte in cui in caso di rinnovazione del dibattimento per essere il giudice persona fisica diversa da quella davanti alla quale si era svolta l'istruttoria dibattimentale, non consente la lettura degli atti dibattimentali assunti ma impone di disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni quando questo possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti. Infatti analoghe questioni sollevate in riferimento agli stessi parametri e sulla base di argomentazioni sostanzialmente coincidenti sono già state dichiarate manifestamente infondate e non sussiste motivo di discostarsi dalle considerazioni e dalle conclusioni raggiunte.
- V. ordinanze n. 399/2001 e n. 431/2001.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 238, 511, 511-bis, 514 e 525 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97, 101 e 111 della Costituzione, nella parte in cui in caso di rinnovazione del dibattimento per essere il giudice persona fisica diversa da quella davanti alla quale si era svolta l'istruttoria dibattimentale, non consente la lettura degli atti dibattimentali assunti ma impone di disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni quando questo possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti. Infatti analoghe questioni sollevate in riferimento agli stessi parametri e sulla base di argomentazioni sostanzialmente coincidenti sono già state dichiarate manifestamente infondate e non sussiste motivo di discostarsi dalle considerazioni e dalle conclusioni raggiunte.
- V. ordinanze n. 399/2001 e n. 431/2001.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 238
co.
codice di procedura penale
n. 0
art. 511
co.
codice di procedura penale
n. 0
art. 511
co.
codice di procedura penale
n. 0
art. 514
co.
codice di procedura penale
n. 0
art. 525
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte