Ordinanza 60/2002 (ECLI:IT:COST:2002:60)
Massima numero 26849
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
27/02/2002; Decisione del
27/02/2002
Deposito del 15/03/2002; Pubblicazione in G. U. 20/03/2002
Massime associate alla pronuncia:
26848
Titolo
Regione umbria - Strade - Divieto di installazione di cartelloni e insegne pubblicitarie - Prospettato indebito esercizio della legiferazione in materia sottratta alla competenza delle regioni, con violazione del principio della delegabilità delle funzioni amministrative dallo stato alle regioni soltanto in materie di loro competenza, nonché della libertà di iniziativa economica - Sopravvenuta modifica del parametro costituzionale di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Regione umbria - Strade - Divieto di installazione di cartelloni e insegne pubblicitarie - Prospettato indebito esercizio della legiferazione in materia sottratta alla competenza delle regioni, con violazione del principio della delegabilità delle funzioni amministrative dallo stato alle regioni soltanto in materie di loro competenza, nonché della libertà di iniziativa economica - Sopravvenuta modifica del parametro costituzionale di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente, per sopravvenuto mutamento del quadro normativo in dipendenza della modifica costituzionale degli artt. 117 e 118 della Costituzione invocati come parametri nel giudizio 'a quo', perché riesaminino la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, ultimo comma - più esattamente, delle norme di attuazione che ne costituiscono parte integrante - della legge della Regione Umbria 27 dicembre 1983, n. 52, riguardante il divieto di rilascio di nuove concessioni o del rinnovo di quelle in atto per l'installazione di cartelloni ed insegne pubblicitarie sulle principali strade esistenti sul territorio regionale.
Restituzione degli atti al giudice rimettente, per sopravvenuto mutamento del quadro normativo in dipendenza della modifica costituzionale degli artt. 117 e 118 della Costituzione invocati come parametri nel giudizio 'a quo', perché riesaminino la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, ultimo comma - più esattamente, delle norme di attuazione che ne costituiscono parte integrante - della legge della Regione Umbria 27 dicembre 1983, n. 52, riguardante il divieto di rilascio di nuove concessioni o del rinnovo di quelle in atto per l'installazione di cartelloni ed insegne pubblicitarie sulle principali strade esistenti sul territorio regionale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Umbria
27/12/1983
n. 52
art. 17
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
legge costituzionale
art. 3
legge costituzionale
art. 4
Altri parametri e norme interposte