Ordinanza 62/2002 (ECLI:IT:COST:2002:62)
Massima numero 26808
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
27/02/2002; Decisione del
27/02/2002
Deposito del 15/03/2002; Pubblicazione in G. U. 20/03/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili (invim) - Abolizione e sostituzione con l’imposta comunale sugli immobili (ici) (dal 1° gennaio 1993) - Applicabilità protratta dell’imposta soppressa, limitatamente all’incremento di valore maturato fino al 31 dicembre 1992 - Prospettata disparità di trattamento dei contribuenti tenuti al pagamento dell’imposta (rispetto a coloro che vendano gli immobili successivamente al 1° gennaio 2003) nonché irragionevole sovrapposizione di imposta locale e imposta erariale in regime di proroga - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili (invim) - Abolizione e sostituzione con l’imposta comunale sugli immobili (ici) (dal 1° gennaio 1993) - Applicabilità protratta dell’imposta soppressa, limitatamente all’incremento di valore maturato fino al 31 dicembre 1992 - Prospettata disparità di trattamento dei contribuenti tenuti al pagamento dell’imposta (rispetto a coloro che vendano gli immobili successivamente al 1° gennaio 2003) nonché irragionevole sovrapposizione di imposta locale e imposta erariale in regime di proroga - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, dell'art. 4, comma 1, lettera a), n. 17, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dell'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dell'art. 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui le norme censurate dispongono che l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, benché soppressa e sostituita dall'imposta comunale sugli immobili a decorrere dal 1° gennaio 1993, continua ad essere dovuta nel caso in cui il presupposto di applicazione di essa si verifichi dal 1° gennaio 1993 fino al 1° gennaio 2003 limitatamente all'incremento di valore maturato fino al 31 dicembre 1992. Infatti il giudice rimettente afferma in modo del tutto apodittico e immotivato la rilevanza della questione nel giudizio 'a quo', senza che il difetto di motivazione possa essere superato dalle indicazioni fornite dalle parti private - essendo di esclusiva competenza del rimettente la valutazione in ordine alla rilevanza della questione - o dalla descrizione della fattispecie dedotta in giudizio che, nel caso di specie, è effettuata solo genericamente.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, dell'art. 4, comma 1, lettera a), n. 17, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dell'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dell'art. 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui le norme censurate dispongono che l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, benché soppressa e sostituita dall'imposta comunale sugli immobili a decorrere dal 1° gennaio 1993, continua ad essere dovuta nel caso in cui il presupposto di applicazione di essa si verifichi dal 1° gennaio 1993 fino al 1° gennaio 2003 limitatamente all'incremento di valore maturato fino al 31 dicembre 1992. Infatti il giudice rimettente afferma in modo del tutto apodittico e immotivato la rilevanza della questione nel giudizio 'a quo', senza che il difetto di motivazione possa essere superato dalle indicazioni fornite dalle parti private - essendo di esclusiva competenza del rimettente la valutazione in ordine alla rilevanza della questione - o dalla descrizione della fattispecie dedotta in giudizio che, nel caso di specie, è effettuata solo genericamente.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
26/10/1972
n. 643
art. 2
co.
legge
23/10/1992
n. 421
art. 4
co. 1
decreto legislativo
30/12/1992
n. 504
art. 17
co.
decreto-legge
28/03/1997
n. 79
art. 11
co. 3
legge
28/05/1997
n. 140
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte