Ordinanza 63/2002 (ECLI:IT:COST:2002:63)
Massima numero 26809
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
27/02/2002; Decisione del
27/02/2002
Deposito del 15/03/2002; Pubblicazione in G. U. 20/03/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Giurisdizione e competenza in materia civile - Competenza territoriale - Attribuzione al giudice di pace dei giudizi civili già pendenti dinanzi al pretore al 30 aprile 1995 - Competenza del giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale, o la sezione distaccata, di fronte al quale il giudizio era pendente - Prospettata lesione dei principî del giudice naturale e di pari trattamento dei cittadini - Manifesta infondatezza della questione.
Giurisdizione e competenza in materia civile - Competenza territoriale - Attribuzione al giudice di pace dei giudizi civili già pendenti dinanzi al pretore al 30 aprile 1995 - Competenza del giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale, o la sezione distaccata, di fronte al quale il giudizio era pendente - Prospettata lesione dei principî del giudice naturale e di pari trattamento dei cittadini - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che i giudizi civili già pendenti dinanzi ai pretori, successivamente trasferiti ai tribunali e, infine, rimessi alla competenza del giudice di pace, siano trattati dal giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale, o la sezione distaccata di esso, di fronte al quale il giudizio era pendente e non dal giudice di pace che sarebbe stato competente se i giudizi fossero stati introdotti nella vigenza della legge n. 479 del 1999. Infatti le norme censurate individuano il giudice competente sulla base di un criterio generale, valido per tutti i giudizi e non già per singole controversie e, secondo giurisprudenza consolidata, la garanzia del giudice naturale non è lesa quando il giudice sia stato designato in modo non arbitrario né a 'posteriori', oppure direttamente dal legislatore in conformità alle regole generali, ovvero attraverso atti di soggetti ai quali sia stato attribuito il relativo potere nel rispetto della riserva di legge stabilita dalla Costituzione; e, per altro aspetto, è consentito alla discrezionalità del legislatore introdurre, nella fase transitoria fra diverse discipline ordinamentali e processuali, deroghe rispetto agli ordinari criteri di ripartizione della competenza, fondate sul ragionevole bilanciamento dei diversi interessi coinvolti nel processo.
- Sul principio del giudice naturale, v. ordinanza n. 152/2001, sentenza n. 419/1998 e ordinanza n. 159/2000.
- Sulla discrezionalità del legislatore in tema di competenza, v. sentenza n. 51/1997, ordinanza n. 152/2001 e ordinanza n. 201/1997.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che i giudizi civili già pendenti dinanzi ai pretori, successivamente trasferiti ai tribunali e, infine, rimessi alla competenza del giudice di pace, siano trattati dal giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale, o la sezione distaccata di esso, di fronte al quale il giudizio era pendente e non dal giudice di pace che sarebbe stato competente se i giudizi fossero stati introdotti nella vigenza della legge n. 479 del 1999. Infatti le norme censurate individuano il giudice competente sulla base di un criterio generale, valido per tutti i giudizi e non già per singole controversie e, secondo giurisprudenza consolidata, la garanzia del giudice naturale non è lesa quando il giudice sia stato designato in modo non arbitrario né a 'posteriori', oppure direttamente dal legislatore in conformità alle regole generali, ovvero attraverso atti di soggetti ai quali sia stato attribuito il relativo potere nel rispetto della riserva di legge stabilita dalla Costituzione; e, per altro aspetto, è consentito alla discrezionalità del legislatore introdurre, nella fase transitoria fra diverse discipline ordinamentali e processuali, deroghe rispetto agli ordinari criteri di ripartizione della competenza, fondate sul ragionevole bilanciamento dei diversi interessi coinvolti nel processo.
- Sul principio del giudice naturale, v. ordinanza n. 152/2001, sentenza n. 419/1998 e ordinanza n. 159/2000.
- Sulla discrezionalità del legislatore in tema di competenza, v. sentenza n. 51/1997, ordinanza n. 152/2001 e ordinanza n. 201/1997.
Atti oggetto del giudizio
legge
16/12/1999
n. 479
art. 1
co.
legge
16/12/1999
n. 479
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte