Ordinanza 65/2002 (ECLI:IT:COST:2002:65)
Massima numero 26844
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  28/02/2002;  Decisione del  28/02/2002
Deposito del 19/03/2002; Pubblicazione in G. U. 27/03/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Regione friuli-venezia giulia - Disposizioni di legge in materia di personale e uffici - Impugnazione in via principale del presidente del consiglio dei ministri - Intervenuta modifica del titolo v della parte seconda della costituzione con soppressione del controllo preventivo di costituzionalità delle leggi regionali - Improcedibilità del ricorso.

Testo
E' improcedibile il ricorso proposto, in via principale, ai sensi del testo originario dell'art. 127 della Costituzione, avverso la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia, recante disposizioni in materia di personale e uffici, riapprovata, dopo il rinvio governativo, il 4 ottobre 2000, in quanto il controllo di costituzionalità antecedente alla promulgazione della legge regionale impugnata, non può ritenersi più consentito dopo la sua soppressione a seguito della modifica dell'art. 127 della Costituzione (introdotta con l'art. 8 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3); rimanendo, comunque, in facoltà del Governo di impugnare la legge regionale nei termini e nei modi di cui al nuovo testo dell'art. 127.

- V., negli stessi termini, la sentenza n. 17/2002 (qui richiamata).

Atti oggetto del giudizio

legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  04/10/2000  n.   art. 9  co. 

legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  04/10/2000  n.   art. 14  co. 

legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  04/10/2000  n.   art. 18  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 39  co. 4

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 97  co. 3

Costituzione  art. 127

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

legge costituzionale  art. 8

legge costituzionale  art. 

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  25/11/1975  n. 902  art. 43