Ordinanza 65/2002 (ECLI:IT:COST:2002:65)
Massima numero 26844
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
28/02/2002; Decisione del
28/02/2002
Deposito del 19/03/2002; Pubblicazione in G. U. 27/03/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione friuli-venezia giulia - Disposizioni di legge in materia di personale e uffici - Impugnazione in via principale del presidente del consiglio dei ministri - Intervenuta modifica del titolo v della parte seconda della costituzione con soppressione del controllo preventivo di costituzionalità delle leggi regionali - Improcedibilità del ricorso.
Regione friuli-venezia giulia - Disposizioni di legge in materia di personale e uffici - Impugnazione in via principale del presidente del consiglio dei ministri - Intervenuta modifica del titolo v della parte seconda della costituzione con soppressione del controllo preventivo di costituzionalità delle leggi regionali - Improcedibilità del ricorso.
Testo
E' improcedibile il ricorso proposto, in via principale, ai sensi del testo originario dell'art. 127 della Costituzione, avverso la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia, recante disposizioni in materia di personale e uffici, riapprovata, dopo il rinvio governativo, il 4 ottobre 2000, in quanto il controllo di costituzionalità antecedente alla promulgazione della legge regionale impugnata, non può ritenersi più consentito dopo la sua soppressione a seguito della modifica dell'art. 127 della Costituzione (introdotta con l'art. 8 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3); rimanendo, comunque, in facoltà del Governo di impugnare la legge regionale nei termini e nei modi di cui al nuovo testo dell'art. 127.
- V., negli stessi termini, la sentenza n. 17/2002 (qui richiamata).
E' improcedibile il ricorso proposto, in via principale, ai sensi del testo originario dell'art. 127 della Costituzione, avverso la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia, recante disposizioni in materia di personale e uffici, riapprovata, dopo il rinvio governativo, il 4 ottobre 2000, in quanto il controllo di costituzionalità antecedente alla promulgazione della legge regionale impugnata, non può ritenersi più consentito dopo la sua soppressione a seguito della modifica dell'art. 127 della Costituzione (introdotta con l'art. 8 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3); rimanendo, comunque, in facoltà del Governo di impugnare la legge regionale nei termini e nei modi di cui al nuovo testo dell'art. 127.
- V., negli stessi termini, la sentenza n. 17/2002 (qui richiamata).
Atti oggetto del giudizio
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
04/10/2000
n.
art. 9
co.
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
04/10/2000
n.
art. 14
co.
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
04/10/2000
n.
art. 18
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 39
co. 4
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 3
Costituzione
art. 127
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
legge costituzionale
art. 8
legge costituzionale
art.
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 25/11/1975
n. 902
art. 43