Ordinanza 66/2002 (ECLI:IT:COST:2002:66)
Massima numero 26813
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  28/02/2002;  Decisione del  28/02/2002
Deposito del 19/03/2002; Pubblicazione in G. U. 27/03/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Giurisdizione e competenza in materia civile - Competenza territoriale - Controversie in materia di previdenza e assistenza - Assoggettamento alla regola del foro erariale - Prospettata irragionevolezza, con violazione del diritto di agire in giudizio e del principio di eguaglianza - Possibilità di una diversa interpretazione delle norme denunciate - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del regio decreto 31 ottobre 1933, n. 1611 e dell'art. 444 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione, in quanto, dopo l'istituzione del giudice unico e la soppressione del pretore, la deroga al foro erariale - già stabilita per i giudizi innanzi ai pretori e ai conciliatori - non sarebbe più applicabile alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, nelle quali sia parte un'amministrazione dello Stato, ora attribuite alla competenza del tribunale. Infatti la questione è prospettata sulla base di una interpretazione che risulta disattesa dalla Corte di cassazione, secondo la quale, invece, è possibile interpretare le norme denunciate nel senso che tali controversie debbano ritenersi sottratte in primo grado alle regole del foro erariale.

Atti oggetto del giudizio

regio decreto  31/10/1933  n. 1611  art. 7  co. 

codice di procedura civile    n. 0  art. 444  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte