Ordinanza 66/2002 (ECLI:IT:COST:2002:66)
Massima numero 26813
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
28/02/2002; Decisione del
28/02/2002
Deposito del 19/03/2002; Pubblicazione in G. U. 27/03/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Giurisdizione e competenza in materia civile - Competenza territoriale - Controversie in materia di previdenza e assistenza - Assoggettamento alla regola del foro erariale - Prospettata irragionevolezza, con violazione del diritto di agire in giudizio e del principio di eguaglianza - Possibilità di una diversa interpretazione delle norme denunciate - Manifesta infondatezza della questione.
Giurisdizione e competenza in materia civile - Competenza territoriale - Controversie in materia di previdenza e assistenza - Assoggettamento alla regola del foro erariale - Prospettata irragionevolezza, con violazione del diritto di agire in giudizio e del principio di eguaglianza - Possibilità di una diversa interpretazione delle norme denunciate - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del regio decreto 31 ottobre 1933, n. 1611 e dell'art. 444 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione, in quanto, dopo l'istituzione del giudice unico e la soppressione del pretore, la deroga al foro erariale - già stabilita per i giudizi innanzi ai pretori e ai conciliatori - non sarebbe più applicabile alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, nelle quali sia parte un'amministrazione dello Stato, ora attribuite alla competenza del tribunale. Infatti la questione è prospettata sulla base di una interpretazione che risulta disattesa dalla Corte di cassazione, secondo la quale, invece, è possibile interpretare le norme denunciate nel senso che tali controversie debbano ritenersi sottratte in primo grado alle regole del foro erariale.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del regio decreto 31 ottobre 1933, n. 1611 e dell'art. 444 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione, in quanto, dopo l'istituzione del giudice unico e la soppressione del pretore, la deroga al foro erariale - già stabilita per i giudizi innanzi ai pretori e ai conciliatori - non sarebbe più applicabile alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, nelle quali sia parte un'amministrazione dello Stato, ora attribuite alla competenza del tribunale. Infatti la questione è prospettata sulla base di una interpretazione che risulta disattesa dalla Corte di cassazione, secondo la quale, invece, è possibile interpretare le norme denunciate nel senso che tali controversie debbano ritenersi sottratte in primo grado alle regole del foro erariale.
Atti oggetto del giudizio
regio decreto
31/10/1933
n. 1611
art. 7
co.
codice di procedura civile
n. 0
art. 444
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte