Ordinanza 67/2002 (ECLI:IT:COST:2002:67)
Massima numero 26811
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
28/02/2002; Decisione del
28/02/2002
Deposito del 19/03/2002; Pubblicazione in G. U. 27/03/2002
Massime associate alla pronuncia:
26812
Titolo
Sanità pubblica - Medici universitari - Esercizio dell’attività assistenziale intramuraria (esclusiva) o dell’attività libero-professionale extramuraria - Opzione - Termine - Prospettata violazione dei principî di coerenza e razionalità e di buon andamento dell’amministrazione - Sopravvenuta modifica del quadro normativo di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Sanità pubblica - Medici universitari - Esercizio dell’attività assistenziale intramuraria (esclusiva) o dell’attività libero-professionale extramuraria - Opzione - Termine - Prospettata violazione dei principî di coerenza e razionalità e di buon andamento dell’amministrazione - Sopravvenuta modifica del quadro normativo di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce un termine perentorio entro il quale i professori ed i ricercatori universitari delle facoltà di medicina e chirurgia esercitano o rinnovano l'opzione per l'esercizio di attività assistenziale intramuraria (c.d. attività assistenziale esclusiva), ovvero di attività libero-professionale extramuraria, disponendo che, in mancanza di comunicazione, si intende effettuata l'opzione per l'attività assistenziale esclusiva. Infatti successivamente alla pronunzia della ordinanza di rimessione sono intervenuti atti legislativi e regolamentari (art. 3 del d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254; d.P.C.m. 24 maggio 2001; art. 71, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), nonché la sentenza n. 71 del 2001, che influiscono sul complessivo quadro normativo di riferimento nel quale si inscrivono i diversi profili della questione di legittimità costituzionale sollevata e, conseguentemente, impongono un nuovo esame da parte del giudice 'a quo' dei termini della questione e della sua perdurante rilevanza.
- V. precedente ordinanza n. 394/2001.
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce un termine perentorio entro il quale i professori ed i ricercatori universitari delle facoltà di medicina e chirurgia esercitano o rinnovano l'opzione per l'esercizio di attività assistenziale intramuraria (c.d. attività assistenziale esclusiva), ovvero di attività libero-professionale extramuraria, disponendo che, in mancanza di comunicazione, si intende effettuata l'opzione per l'attività assistenziale esclusiva. Infatti successivamente alla pronunzia della ordinanza di rimessione sono intervenuti atti legislativi e regolamentari (art. 3 del d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254; d.P.C.m. 24 maggio 2001; art. 71, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), nonché la sentenza n. 71 del 2001, che influiscono sul complessivo quadro normativo di riferimento nel quale si inscrivono i diversi profili della questione di legittimità costituzionale sollevata e, conseguentemente, impongono un nuovo esame da parte del giudice 'a quo' dei termini della questione e della sua perdurante rilevanza.
- V. precedente ordinanza n. 394/2001.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
21/12/1999
n. 517
art. 5
co. 8
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte