Ordinanza 68/2002 (ECLI:IT:COST:2002:68)
Massima numero 26814
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
28/02/2002; Decisione del
28/02/2002
Deposito del 19/03/2002; Pubblicazione in G. U. 27/03/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Riscossione delle imposte - Diritto al rimborso - Domanda di rimborso dei versamenti diretti - Termine di decadenza - Prospettata violazione del principio di eguaglianza (per trattamenti ingiustificatamente identici o, all’inverso, differenziati) nonché del diritto di agire in giudizio - Sopravvenute modifiche normative - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Riscossione delle imposte - Diritto al rimborso - Domanda di rimborso dei versamenti diretti - Termine di decadenza - Prospettata violazione del principio di eguaglianza (per trattamenti ingiustificatamente identici o, all’inverso, differenziati) nonché del diritto di agire in giudizio - Sopravvenute modifiche normative - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Testo
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo e secondo comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 602, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che l'istanza di rimborso dell'indebito, proposta dai contribuenti assoggettati a ritenuta diretta, debba essere presentata a pena di decadenza entro diciotto mesi dalla data del versamento. Infatti dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione è stato modificato il testo della disposizione censurata, nonché il testo della disposizione assunta come 'tertium comparationis', e compete al rimettente valutare se le sopravvenute modificazioni legislative siano applicabili nel giudizio 'a quo' e, in caso positivo, se la questione possa considerarsi ancora rilevante e non manifestamente infondata.
- In tema di 'jus superveniens' cfr. citate ordinanze n. 284/2001 e n. 102/1999.
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo e secondo comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 602, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che l'istanza di rimborso dell'indebito, proposta dai contribuenti assoggettati a ritenuta diretta, debba essere presentata a pena di decadenza entro diciotto mesi dalla data del versamento. Infatti dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione è stato modificato il testo della disposizione censurata, nonché il testo della disposizione assunta come 'tertium comparationis', e compete al rimettente valutare se le sopravvenute modificazioni legislative siano applicabili nel giudizio 'a quo' e, in caso positivo, se la questione possa considerarsi ancora rilevante e non manifestamente infondata.
- In tema di 'jus superveniens' cfr. citate ordinanze n. 284/2001 e n. 102/1999.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
29/03/1973
n. 602
art. 38
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
29/03/1973
n. 602
art. 38
co. 2
decreto del Presidente della Repubblica
29/03/1973
n. 602
art. 38
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 29/03/1973
n. 602
art. 37