Ordinanza 69/2002 (ECLI:IT:COST:2002:69)
Massima numero 26815
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
28/02/2002; Decisione del
28/02/2002
Deposito del 19/03/2002; Pubblicazione in G. U. 27/03/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Giurisdizione e competenza in materia civile - Istanza di regolamento di competenza avverso sentenze del giudice di pace - Esclusione, in base all’indirizzo interpretativo della corte di cassazione - Prospettata violazione dei principî di eguaglianza e ragionevolezza e del diritto di difesa - Questione identica ad altra già rigettata con ordinanza - Manifesta infondatezza.
Giurisdizione e competenza in materia civile - Istanza di regolamento di competenza avverso sentenze del giudice di pace - Esclusione, in base all’indirizzo interpretativo della corte di cassazione - Prospettata violazione dei principî di eguaglianza e ragionevolezza e del diritto di difesa - Questione identica ad altra già rigettata con ordinanza - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consente l'impugnazione mediante istanza di regolamento di competenza delle sentenze del giudice di pace. Infatti identica questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 585 del 2000 e dal momento che non vengono prospettate dall'odierno rimettente ragioni idonee a giustificare una diversa decisione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consente l'impugnazione mediante istanza di regolamento di competenza delle sentenze del giudice di pace. Infatti identica questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 585 del 2000 e dal momento che non vengono prospettate dall'odierno rimettente ragioni idonee a giustificare una diversa decisione.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n. 0
art. 46
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte