Regioni - Consiglieri regionali - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Assegni vitalizi diretti e di reversibilità - Riduzione sull'ammontare del 20 per cento - Denunciata violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 215005).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Trento in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 2, comma 1, lett. m), del d.l. n. 174 del 2012, come conv., dell'art. 2 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, che prevedeva, prima della avvenuta abrogazione da parte della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 7 del 2019, la riduzione del 20% dell'importo degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, spettanti in ragione della carica di consigliere regionale precedentemente rivestita dal beneficiario o dai superstiti. La disposizione evocata a parametro interposto, alla stregua del suo tenore letterale, fa salvi i trattamenti in essere solo quanto alla previsione dei limiti di età e di durata del mandato, senza precludere una loro riduzione. In secondo luogo, la norma statale esprime un principio di coordinamento della finanza pubblica in quanto volta a contenere la spesa e a garantire un risparmio in relazione al funzionamento del sistema politico. Esula invece da tale finalità - e, dunque, dalla portata dell'evocato principio - la salvezza dei trattamenti in corso di erogazione, in quanto piuttosto volta a definire il perimetro di operatività del vincolo. (Precedente: S. 23/2014 - mass. 37640).