Ordinanza 70/2002 (ECLI:IT:COST:2002:70)
Massima numero 26816
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
28/02/2002; Decisione del
28/02/2002
Deposito del 19/03/2002; Pubblicazione in G. U. 27/03/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Previdenza e assistenza - Pensioni di anzianità - Sospensione del trattamento pensionistico - Deroga - Mancata estensione del beneficio della deroga ai lavoratori autonomi (a differenza di quanto previsto per i lavoratori dipendenti) - Prospettata, irrazionale, disparità di trattamento, con lesione della garanzia previdenziale - Manifesta infondatezza della questione.
Previdenza e assistenza - Pensioni di anzianità - Sospensione del trattamento pensionistico - Deroga - Mancata estensione del beneficio della deroga ai lavoratori autonomi (a differenza di quanto previsto per i lavoratori dipendenti) - Prospettata, irrazionale, disparità di trattamento, con lesione della garanzia previdenziale - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non estende anche ai lavoratori autonomi la deroga alla sospensione della corresponsione del trattamento pensionistico di anzianità per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del medesimo decreto-legge ed il 31 dicembre 1993, prevista per i lavoratori dipendenti per i quali sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro. Infatti la norma di cui viene chiesta l'estensione - inserita, quale misura temporanea, nel processo di radicale riconsiderazione del trattamento di anzianità, sfociato poi nella riforma pensionistica introdotta dalla legge n. 335 del 1995 - ha natura eccezionale, e rientra nella sfera di discrezionalità politica riservata al legislatore la scelta di estenderla ad un'altra fattispecie.
- In termini v. citata ordinanza n. 18/2001.
- Sulla non comparabilità delle discipline del lavoro autonomo e del lavoro subordinato, v. citate ordinanza n. 133 del 2001 e sentenza n. 416 del 1999.
- Sulla garanzia previdenziale, quale principio legato allo stato di bisogno del lavoratore e, quindi, riguardante la pensione di vecchiaia e non anche la pensione di anzianità, v. citata sentenza n. 416 del 1999.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non estende anche ai lavoratori autonomi la deroga alla sospensione della corresponsione del trattamento pensionistico di anzianità per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del medesimo decreto-legge ed il 31 dicembre 1993, prevista per i lavoratori dipendenti per i quali sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro. Infatti la norma di cui viene chiesta l'estensione - inserita, quale misura temporanea, nel processo di radicale riconsiderazione del trattamento di anzianità, sfociato poi nella riforma pensionistica introdotta dalla legge n. 335 del 1995 - ha natura eccezionale, e rientra nella sfera di discrezionalità politica riservata al legislatore la scelta di estenderla ad un'altra fattispecie.
- In termini v. citata ordinanza n. 18/2001.
- Sulla non comparabilità delle discipline del lavoro autonomo e del lavoro subordinato, v. citate ordinanza n. 133 del 2001 e sentenza n. 416 del 1999.
- Sulla garanzia previdenziale, quale principio legato allo stato di bisogno del lavoratore e, quindi, riguardante la pensione di vecchiaia e non anche la pensione di anzianità, v. citata sentenza n. 416 del 1999.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
19/09/1992
n. 384
art. 1
co. 2
legge
14/11/1992
n. 438
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte