Ordinanza 72/2002 (ECLI:IT:COST:2002:72)
Massima numero 26845
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  28/02/2002;  Decisione del  28/02/2002
Deposito del 19/03/2002; Pubblicazione in G. U. 27/03/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Regione liguria - Sanità - Soppressione delle unità sanitarie locali - Trasferimento dei rapporti debitori pregressi - Legittimazione sostanziale e processuale delle aziende sanitarie locali - Prospettata violazione del principio di eguaglianza delle parti e del diritto di difesa - Sopravvenuta modifica costituzionale del parametro di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Testo
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti perché riesaminino i termini della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, che prevedono la cessazione delle gestioni liquidatorie delle unità sanitarie locali ed il trasferimento dei relativi rapporti giuridici alle aziende sanitarie locali (istituite a norma del decreto legislativo n. 502 del 1992), alla luce della sopravvenuta legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il cui art. 3 ha sostituito l'intero testo dell'art. 117 della Costituzione, invocato come parametro del giudizio.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  24/03/2000  n. 26  art. 1  co. 

legge della Regione Liguria  24/03/2000  n. 26  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 117

legge costituzionale  art. 3

Altri parametri e norme interposte