Ordinanza 74/2002 (ECLI:IT:COST:2002:74)
Massima numero 26847
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  28/02/2002;  Decisione del  28/02/2002
Deposito del 19/03/2002; Pubblicazione in G. U. 27/03/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Notaio - Esercizio professionale - Cauzione dovuta dai notai di prima nomina a garanzia di possibili rischi nell’esercizio della professione - Inadeguatezza dell’importo fissato - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento rispetto ad altri professionisti (nella specie, raccomandatari marittimi) gravati da ben più consistente cauzione - Non idoneità del confronto tra le due attività indicate - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità dell'art. 20 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nella parte in cui indica l'ammontare della cauzione che debbono prestare i notai di prima nomina, il cui importo massimo (di lire quindicimila) integrerebbe una irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altre analoghe situazioni (in particolare rispetto a quella dei raccomandatari marittimi, cioè esercenti un'altra professione controllata dallo Stato, ai quali è imposta una cauzione di ben diversa entità). Infatti non può istituirsi alcun utile confronto, rilevante ai fini dell'art. 3 della Costituzione, tra le due categorie di attività, evidenti essendo le differenze sotto il profilo della loro natura e dei requisiti richiesti per l'accesso.

Atti oggetto del giudizio

legge  16/02/1913  n. 89  art. 20  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte