Ordinanza 75/2002 (ECLI:IT:COST:2002:75)
Massima numero 26850
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  28/02/2002;  Decisione del  28/02/2002
Deposito del 19/03/2002; Pubblicazione in G. U. 27/03/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Ricorso al giudice delegato, cui è attribuita l’attività istruttoria nella causa di opposizione - Asserita incompatibilità con la precedente attività del giudice e con il principio di imparzialità - Questione identica ad altra già decisa con ordinanza di manifesta infondatezza - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 98 e 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui, rispettivamente, prevedono in materia fallimentare che il ricorso in opposizione allo stato passivo sia presentato al giudice delegato (art. 98) e che il giudice delegato sia il giudice istruttore della causa di opposizione (art. 99); assumendosi con ciò la violazione dell'art. 111 della Costituzione, nel testo novellato, e del principio di imparzialità del giudice. Principio, questo, che risulta, al contrario, pienamente tutelato anche anteriormente alla modifica costituzionale dell'art. 111 predetto, sicché restano validi - e vanno confermati, in mancanza di profili nuovi o diversi - gli argomenti svolti in precedenti pronunce (da ultimo, nella ordinanza n. 167 del 2001); dovendo essere ribadita, in particolare, la netta distinzione tra la cognizione sommaria del giudice delegato e quella piena del giudice dell'opposizione, e tra la formazione dello stato passivo e la pronuncia sulla opposizione, la quale soltanto è suscettibile di assumere effetti di giudicato.

- V. anche su analoga questione ordinanza n. 167/2001 e, in precedenza, sentenze n. 94/1975, n. 158/1970, ordinanza n. 304/1998 (qui richiamate).

Atti oggetto del giudizio

regio decreto  16/03/1942  n. 267  art. 98  co. 

regio decreto  16/03/1942  n. 267  art. 99  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte