Ordinanza 77/2002 (ECLI:IT:COST:2002:77)
Massima numero 26852
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  28/02/2002;  Decisione del  28/02/2002
Deposito del 19/03/2002; Pubblicazione in G. U. 27/03/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Lavoro (rapporto di) - Divieto di intermediazione di manodopera - Inapplicabilità nei confronti dell’amministrazione statale - Prospettata irragionevolezza con violazione del principio di buona amministrazione - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi primo, quarto e quinto della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, nella parte in cui - in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione - esclude l'amministrazione statale dal divieto di intermediazione di manodopera e dalla presunzione circa la titolarità del rapporto di lavoro in capo al soggetto che abbia effettivamente utilizzato le prestazioni di lavoro. Risulta infatti non plausibile la motivazione resa dal rimettente in ordine alla rilevanza della questione, dal momento che non soltanto nel giudizio 'a quo' non è parte l'amministrazione, ma nessuna domanda nei suoi confronti è stata proposta, sicché la questione potrebbe essere destinata a definire, non già il giudizio in cui essa è sorta, ma un altro eventuale giudizio, diverso per 'petitum' e 'causa petendi'.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/10/1960  n. 1369  art. 1  co. 1

legge  23/10/1960  n. 1369  art. 1  co. 4

legge  23/10/1960  n. 1369  art. 1  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte