Sentenza 78/2002 (ECLI:IT:COST:2002:78)
Massima numero 26818
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
01/03/2002; Decisione del
01/03/2002
Deposito del 21/03/2002; Pubblicazione in G. U. 27/03/2002
Titolo
Astensione e ricusazione del giudice - Magistrato del tribunale o della corte d’appello in sede civile - Competenza a decidere del collegio cui appartiene il ricusato - Lamentata lesione del diritto ad un giudizio equo ed imparziale - Possibilità di interpretazione conforme a costituzione - Esclusione dal collegio ai fini della decisione del componente ricusato - Assicurata salvaguardia delle garanzie minime di imparzialità - Non fondatezza della questione.
Astensione e ricusazione del giudice - Magistrato del tribunale o della corte d’appello in sede civile - Competenza a decidere del collegio cui appartiene il ricusato - Lamentata lesione del diritto ad un giudizio equo ed imparziale - Possibilità di interpretazione conforme a costituzione - Esclusione dal collegio ai fini della decisione del componente ricusato - Assicurata salvaguardia delle garanzie minime di imparzialità - Non fondatezza della questione.
Testo
L'attribuzione della competenza a decidere sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte d'appello civili al medesimo collegio cui appartiene il ricusato, deve essere intesa, secondo un'interpretazione conforme a Costituzione, come attribuzione ad un collegio di cui continuano a far parte solo i componenti diversi da quello ricusato: in tal modo il legislatore - al quale, solo, è demandata la scelta del sistema più o meno idoneo a garantire l'imparzialità del giudizio - assicura quel "minimo" di garanzie costituzionali che consente di superare le prospettate censure. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 104 e 111 della Costituzione e all'art. 6, primo comma, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
L'attribuzione della competenza a decidere sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte d'appello civili al medesimo collegio cui appartiene il ricusato, deve essere intesa, secondo un'interpretazione conforme a Costituzione, come attribuzione ad un collegio di cui continuano a far parte solo i componenti diversi da quello ricusato: in tal modo il legislatore - al quale, solo, è demandata la scelta del sistema più o meno idoneo a garantire l'imparzialità del giudizio - assicura quel "minimo" di garanzie costituzionali che consente di superare le prospettate censure. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 104 e 111 della Costituzione e all'art. 6, primo comma, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n. 0
art. 53
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n. 0
art. 6
co. 1