Sentenza 78/2002 (ECLI:IT:COST:2002:78)
Massima numero 26818
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  01/03/2002;  Decisione del  01/03/2002
Deposito del 21/03/2002; Pubblicazione in G. U. 27/03/2002
Massime associate alla pronuncia:  26819  26820  26821  26822  26823


Titolo
Astensione e ricusazione del giudice - Magistrato del tribunale o della corte d’appello in sede civile - Competenza a decidere del collegio cui appartiene il ricusato - Lamentata lesione del diritto ad un giudizio equo ed imparziale - Possibilità di interpretazione conforme a costituzione - Esclusione dal collegio ai fini della decisione del componente ricusato - Assicurata salvaguardia delle garanzie minime di imparzialità - Non fondatezza della questione.

Testo
L'attribuzione della competenza a decidere sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte d'appello civili al medesimo collegio cui appartiene il ricusato, deve essere intesa, secondo un'interpretazione conforme a Costituzione, come attribuzione ad un collegio di cui continuano a far parte solo i componenti diversi da quello ricusato: in tal modo il legislatore - al quale, solo, è demandata la scelta del sistema più o meno idoneo a garantire l'imparzialità del giudizio - assicura quel "minimo" di garanzie costituzionali che consente di superare le prospettate censure. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 104 e 111 della Costituzione e all'art. 6, primo comma, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n. 0  art. 53  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n. 0  art. 6    co. 1