Sentenza 78/2002 (ECLI:IT:COST:2002:78)
Massima numero 26819
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
01/03/2002; Decisione del
01/03/2002
Deposito del 21/03/2002; Pubblicazione in G. U. 27/03/2002
Titolo
Astensione e ricusazione del giudice - Ricusazione di magistrato del tribunale o della corte d’appello in sede civile - Competenza a decidere del collegio cui appartiene il ricusato - Paventata possibilità di “scambio” tra ricusazioni diverse - Circostanza di mero fatto inidonea a fondare la censura di costituzionalità - Non fondatezza della questione.
Astensione e ricusazione del giudice - Ricusazione di magistrato del tribunale o della corte d’appello in sede civile - Competenza a decidere del collegio cui appartiene il ricusato - Paventata possibilità di “scambio” tra ricusazioni diverse - Circostanza di mero fatto inidonea a fondare la censura di costituzionalità - Non fondatezza della questione.
Testo
La disciplina che attribuisce la competenza a decidere sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte d'appello civili al medesimo collegio cui appartiene il ricusato, non è censurabile sotto il profilo che i giudici chiamati a decidere sulla ricusazione di un collega si possano trovare a loro volta a vedere decisa da questo stesso collega una ricusazione promossa, in altra occasione, nei propri confronti, poiché si tratta di doglianza che investe circostanze di mero fatto e che non considera la portata eccezionale e non fisiologica dell'istituto e la sua natura di mera verifica incidentale sulla sussistenza delle condizioni di imparzialità. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, primo e secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento all'art. 104 della Costituzione e all'art. 6, primo comma, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
La disciplina che attribuisce la competenza a decidere sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte d'appello civili al medesimo collegio cui appartiene il ricusato, non è censurabile sotto il profilo che i giudici chiamati a decidere sulla ricusazione di un collega si possano trovare a loro volta a vedere decisa da questo stesso collega una ricusazione promossa, in altra occasione, nei propri confronti, poiché si tratta di doglianza che investe circostanze di mero fatto e che non considera la portata eccezionale e non fisiologica dell'istituto e la sua natura di mera verifica incidentale sulla sussistenza delle condizioni di imparzialità. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, primo e secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento all'art. 104 della Costituzione e all'art. 6, primo comma, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n. 0
art. 53
co. 1
codice di procedura civile
n. 0
art. 53
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 104
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 6
co. 1