Sentenza 136/2022 (ECLI:IT:COST:2022:136)
Massima numero 44799
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  22/03/2022;  Decisione del  22/03/2022
Deposito del 03/06/2022; Pubblicazione in G. U. 08/06/2022
Massime associate alla pronuncia:  44792  44793  44794  44795  44796  44798  44800


Titolo
Affidamento nella sicurezza giuridica - In genere - Espressione del valore della certezza del diritto - Limiti - Possibile intervento legislativo in peius sui rapporti di durata, se adeguato secondo un criterio di ragionevolezza - Necessità di sottoporre l'affidamento al normale bilanciamento tra principi e diritti costituzionali (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale delle norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige che prevendono, per i consiglieri regionali, una riduzione sull'ammontare degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità, un limite al cumulo di assegni vitalizi con altro trattamento o vitalizio diretto o di reversibilità e un contributo di solidarietà). (Classif. 007001).

Testo

La tutela del legittimo affidamento è da considerarsi ricaduta e declinazione "soggettiva" dell'indispensabile carattere di coerenza di un ordinamento giuridico, quale manifestazione del valore della certezza del diritto. (Precedente: S. 108/2019 - mass. 42262).

Con riferimento ai rapporti di durata, e alle modificazioni peggiorative che su di essi incidono secondo il meccanismo della c.d. retroattività impropria, il legislatore dispone di ampia discrezionalità e può anche modificare in senso sfavorevole la disciplina di quei rapporti, ancorché l'oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti; ciò a condizione che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non trasmodi in un regolamento irrazionalmente lesivo del legittimo affidamento dei cittadini. (Precedenti: S. 234/2020 - mass. 43234; S. 16/2017 - mass. 39245; S. 203/2016 - mass. 39036; S. 236/2009 - mass. 33732).

Il legittimo affidamento è soggetto al normale bilanciamento proprio di tutti i principi e diritti costituzionali. (Precedente: S. 241/2019 - mass. 41717).

L'esigenza di ripristinare criteri di equità e di ragionevolezza e di rimuovere le sperequazioni e le incongruenze, insite in un trattamento di favore, è da ritenersi preponderante rispetto alla tutela dell'affidamento. (Precedente: S. 240/2019 - mass. 41641).

È escluso la lesione del legittimo affidamento in ragione dell'incisione su un trattamento di ammontare elevato. (Precedente: S. 263/2020 - mass. 43283).

(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, complessivamente sollevate dal Tribunale di Trento, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU, degli artt. 2, 3 e 4 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014 e degli artt. 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2004, che introduce l'art. 4-bis della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 2 del 1995, e 15 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012, i quali prevedevano, prima della avvenuta abrogazione da parte della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 7 del 2019, a carico degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità dei consiglieri regionali rispettivamente la riduzione del 20% dell'importo, un limite di 9.000 euro alla cumulabilità con altro trattamento vitalizio erogato dal Parlamento nazionale o europeo o da altra Regione sull'importo degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, spettanti in ragione della carica di consigliere regionale precedentemente rivestita e una trattenuta variabile fino a un massimo del 12% a titolo di contributo di solidarietà Quanto al parametro interposto evocato, non solo l'ingerenza del potere legislativo sull'amministrazione della giustizia - presupposto oggettivo della tutela da esso garantita - non viene affatto dedotta, ma, e soprattutto, l'efficacia solo pro futuro delle misure riduttive censurate esclude che le stesse possano violare la disposizione convenzionale evocata. Quanto alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, dai lavori preparatori emerge come le disposizioni censurate siano state adottate per esigenze di contenimento della spesa pubblica e di risparmio, che risultano, nel giudizio di ragionevolezza, prevalenti al cospetto di una crisi economica di ingente e notoria portata e in coerenza con interventi legislativi statali, in larga misura coevi. Sul piano della ragionevole giustificazione, va considerato idoneo sia l'intento del contenimento della spesa, sia quello di sostenibilità di un regime, previdenziale o meno, nonché le asserite esigenze di sobrietà, da assecondare attraverso il ridimensionamento di trattamenti retti da un regime connotato da indici di particolare favore. Quanto alla prevedibilità degli interventi, non si può ritenere che, nella fattispecie, gli interessati potessero fare affidamento su un ammontare degli assegni, anche di quelli in corso di erogazione, non suscettibile di modifiche riduttive pro futuro, a fronte delle coeve misure adottate in generale dal legislatore statale a fini di contenimento della spesa, anche previdenziale. Infine, con specifico riferimento al limite alla cumulabilità di cui all'art. 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, la sussistenza di un'altra fonte di reddito ne può ragionevolmente giustificare la diminuzione, riducendosi la funzione previdenziale che li connota. (Precedenti: S. 236/2017 - mass. 42146; S. 241/2016 - mass. 39152; S. 289/1994 - mass. 20939).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige  11/07/2014  n. 5  art. 2  co. 

legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige  11/07/2014  n. 5  art. 3  co. 

legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige  11/07/2014  n. 5  art. 4  co. 

legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige  28/10/2004  n. 4  art. 3  co. 

legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige  26/02/1995  n. 2  art. 4  co. 

legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige  21/09/2012  n. 6  art. 15  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 6