Sentenza 78/2002 (ECLI:IT:COST:2002:78)
Massima numero 26820
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
01/03/2002; Decisione del
01/03/2002
Deposito del 21/03/2002; Pubblicazione in G. U. 27/03/2002
Titolo
Astensione e ricusazione del giudice - Ricusazione di magistrato del tribunale o della corte d’appello in sede civile - Competenza a decidere del collegio cui appartiene il ricusato - Lamentata violazione dei principî di eguaglianza e ragionevolezza in riferimento alle discipline della ricusazione nel processo penale e nelle cause civili in cui siano parti magistrati - Ammissibilità di scelte diverse per la realizzazione dei principî costituzionali - Non fondatezza della questione.
Astensione e ricusazione del giudice - Ricusazione di magistrato del tribunale o della corte d’appello in sede civile - Competenza a decidere del collegio cui appartiene il ricusato - Lamentata violazione dei principî di eguaglianza e ragionevolezza in riferimento alle discipline della ricusazione nel processo penale e nelle cause civili in cui siano parti magistrati - Ammissibilità di scelte diverse per la realizzazione dei principî costituzionali - Non fondatezza della questione.
Testo
La disciplina che attribuisce la competenza a decidere sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte d'appello civili al medesimo collegio cui appartiene il ricusato, non è censurabile sotto il profilo della differenza fra la disciplina censurata e quella riservata dal legislatore alla ricusazione nel processo penale, in cui la decisione, quando sia il ricusato un giudice della corte d'appello, è rimessa ad un'altra sezione della stessa corte. Infatti a diversi processi possono corrispondere, in base a scelte discrezionali del legislatore, discipline differenziate anche degli stessi istituti, purché non siano lesi principi costituzionali, come quello di imparzialità, che debbono reggere tutti i giudizi. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, primo e secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione e all'art. 6, primo comma, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
- In tema, cfr. sentenza n. 31/1998 e ordinanze n. 326/1999 e n. 465/2000, nonché sentenza n. 387/1999, sentenza n. 326/1997 e sentenza n. 51/1998 (tutte citate).
La disciplina che attribuisce la competenza a decidere sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte d'appello civili al medesimo collegio cui appartiene il ricusato, non è censurabile sotto il profilo della differenza fra la disciplina censurata e quella riservata dal legislatore alla ricusazione nel processo penale, in cui la decisione, quando sia il ricusato un giudice della corte d'appello, è rimessa ad un'altra sezione della stessa corte. Infatti a diversi processi possono corrispondere, in base a scelte discrezionali del legislatore, discipline differenziate anche degli stessi istituti, purché non siano lesi principi costituzionali, come quello di imparzialità, che debbono reggere tutti i giudizi. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, primo e secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione e all'art. 6, primo comma, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
- In tema, cfr. sentenza n. 31/1998 e ordinanze n. 326/1999 e n. 465/2000, nonché sentenza n. 387/1999, sentenza n. 326/1997 e sentenza n. 51/1998 (tutte citate).
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n. 0
art. 53
co. 1
codice di procedura civile
n. 0
art. 53
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n. 0
art. 6
co. 1