Sentenza 78/2002 (ECLI:IT:COST:2002:78)
Massima numero 26821
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  01/03/2002;  Decisione del  01/03/2002
Deposito del 21/03/2002; Pubblicazione in G. U. 27/03/2002
Massime associate alla pronuncia:  26818  26819  26820  26822  26823


Titolo
Astensione e ricusazione del giudice - Ricusazione di magistrato del tribunale o della corte d’appello in sede civile - Lamentata non impugnabilità della ordinanza che decide sulla ricusazione - Dubbio di costituzionalità destinato ad incidere solo nell’eventuale giudizio di impugnazione - Difetto del requisito della rilevanza - Inammissibilità della questione.

Testo
È inammissibile, in quanto priva del requisito della rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 104 e 111 della Costituzione, nella parte in cui il collegio chiamato a decidere sulla ricusazione di un magistrato, decide con ordinanza non impugnabile. Infatti la soluzione del dubbio avanzato non è in alcun modo necessaria ai fini del giudizio 'a quo', ma assumerebbe rilevanza solo nell'eventuale giudizio di impugnazione che venisse promosso.

- Cfr. citate sentenza n. 336/1995 e ordinanze n. 13/1990 e n. 337/1994.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n. 0  art. 53  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte