Sentenza 78/2002 (ECLI:IT:COST:2002:78)
Massima numero 26821
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
01/03/2002; Decisione del
01/03/2002
Deposito del 21/03/2002; Pubblicazione in G. U. 27/03/2002
Titolo
Astensione e ricusazione del giudice - Ricusazione di magistrato del tribunale o della corte d’appello in sede civile - Lamentata non impugnabilità della ordinanza che decide sulla ricusazione - Dubbio di costituzionalità destinato ad incidere solo nell’eventuale giudizio di impugnazione - Difetto del requisito della rilevanza - Inammissibilità della questione.
Astensione e ricusazione del giudice - Ricusazione di magistrato del tribunale o della corte d’appello in sede civile - Lamentata non impugnabilità della ordinanza che decide sulla ricusazione - Dubbio di costituzionalità destinato ad incidere solo nell’eventuale giudizio di impugnazione - Difetto del requisito della rilevanza - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile, in quanto priva del requisito della rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 104 e 111 della Costituzione, nella parte in cui il collegio chiamato a decidere sulla ricusazione di un magistrato, decide con ordinanza non impugnabile. Infatti la soluzione del dubbio avanzato non è in alcun modo necessaria ai fini del giudizio 'a quo', ma assumerebbe rilevanza solo nell'eventuale giudizio di impugnazione che venisse promosso.
- Cfr. citate sentenza n. 336/1995 e ordinanze n. 13/1990 e n. 337/1994.
È inammissibile, in quanto priva del requisito della rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 104 e 111 della Costituzione, nella parte in cui il collegio chiamato a decidere sulla ricusazione di un magistrato, decide con ordinanza non impugnabile. Infatti la soluzione del dubbio avanzato non è in alcun modo necessaria ai fini del giudizio 'a quo', ma assumerebbe rilevanza solo nell'eventuale giudizio di impugnazione che venisse promosso.
- Cfr. citate sentenza n. 336/1995 e ordinanze n. 13/1990 e n. 337/1994.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n. 0
art. 53
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte