Sentenza 78/2002 (ECLI:IT:COST:2002:78)
Massima numero 26822
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  01/03/2002;  Decisione del  01/03/2002
Deposito del 21/03/2002; Pubblicazione in G. U. 27/03/2002
Massime associate alla pronuncia:  26818  26819  26820  26821  26823


Titolo
Astensione e ricusazione del giudice - Ricusazione di magistrato del tribunale o della corte d’appello in sede civile - Decisione di inammissibilità o rigetto della ricusazione - Automatica condanna della parte o del difensore proponente a pena pecuniaria - Impossibilità di apprezzare le circostanze del caso concreto e di escludere la sanzione - Irragionevole compressione del diritto ad un giudizio imparziale con lesione del principio di eguaglianza - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

Testo
È costituzionalmente illegittimo l'art. 54, terzo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che l'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, "condanna" la parte o il difensore che l'ha proposta ad una pena pecuniaria, anziché prevedere che "può condannare" la parte o il difensore medesimi ad una pena pecuniaria. Infatti il rigido automatismo sanzionatorio non derogabile, in base all'apprezzamento delle circostanze del caso concreto, nemmeno nell'ipotesi in cui la ragione della inammissibilità o della infondatezza della ricusazione non fosse percepibile dal ricusante all'atto della presentazione del ricorso, comporta una irragionevole compressione del diritto alla tutela giudiziaria, in contrasto con il principio di eguaglianza.

- Cfr. citata sentenza n. 186/2000, che applica la stessa 'ratio decidendi'.

- In tema di sanzioni pecuniarie cfr. citata sentenza n. 69/1964.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n. 0  art. 54  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte