Sentenza 78/2002 (ECLI:IT:COST:2002:78)
Massima numero 26822
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
01/03/2002; Decisione del
01/03/2002
Deposito del 21/03/2002; Pubblicazione in G. U. 27/03/2002
Titolo
Astensione e ricusazione del giudice - Ricusazione di magistrato del tribunale o della corte d’appello in sede civile - Decisione di inammissibilità o rigetto della ricusazione - Automatica condanna della parte o del difensore proponente a pena pecuniaria - Impossibilità di apprezzare le circostanze del caso concreto e di escludere la sanzione - Irragionevole compressione del diritto ad un giudizio imparziale con lesione del principio di eguaglianza - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Astensione e ricusazione del giudice - Ricusazione di magistrato del tribunale o della corte d’appello in sede civile - Decisione di inammissibilità o rigetto della ricusazione - Automatica condanna della parte o del difensore proponente a pena pecuniaria - Impossibilità di apprezzare le circostanze del caso concreto e di escludere la sanzione - Irragionevole compressione del diritto ad un giudizio imparziale con lesione del principio di eguaglianza - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
È costituzionalmente illegittimo l'art. 54, terzo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che l'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, "condanna" la parte o il difensore che l'ha proposta ad una pena pecuniaria, anziché prevedere che "può condannare" la parte o il difensore medesimi ad una pena pecuniaria. Infatti il rigido automatismo sanzionatorio non derogabile, in base all'apprezzamento delle circostanze del caso concreto, nemmeno nell'ipotesi in cui la ragione della inammissibilità o della infondatezza della ricusazione non fosse percepibile dal ricusante all'atto della presentazione del ricorso, comporta una irragionevole compressione del diritto alla tutela giudiziaria, in contrasto con il principio di eguaglianza.
- Cfr. citata sentenza n. 186/2000, che applica la stessa 'ratio decidendi'.
- In tema di sanzioni pecuniarie cfr. citata sentenza n. 69/1964.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 54, terzo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che l'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, "condanna" la parte o il difensore che l'ha proposta ad una pena pecuniaria, anziché prevedere che "può condannare" la parte o il difensore medesimi ad una pena pecuniaria. Infatti il rigido automatismo sanzionatorio non derogabile, in base all'apprezzamento delle circostanze del caso concreto, nemmeno nell'ipotesi in cui la ragione della inammissibilità o della infondatezza della ricusazione non fosse percepibile dal ricusante all'atto della presentazione del ricorso, comporta una irragionevole compressione del diritto alla tutela giudiziaria, in contrasto con il principio di eguaglianza.
- Cfr. citata sentenza n. 186/2000, che applica la stessa 'ratio decidendi'.
- In tema di sanzioni pecuniarie cfr. citata sentenza n. 69/1964.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n. 0
art. 54
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte