Sentenza 78/2002 (ECLI:IT:COST:2002:78)
Massima numero 26823
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
01/03/2002; Decisione del
01/03/2002
Deposito del 21/03/2002; Pubblicazione in G. U. 27/03/2002
Titolo
Astensione e ricusazione del giudice - Ricusazione di giudice della sezione civile della corte d’appello - Mancata devoluzione del giudizio sulla ricusazione a “sezione diversa” o, in mancanza, a giudice di diverso distretto di corte d’appello - Questione sollevata sul presupposto della applicabilità della norma censurata per effetto dell’accoglimento di altra questione - Presupposto non verificatosi - Palese carenza di rilevanza della censura ulteriore - Inammissibilità della questione.
Astensione e ricusazione del giudice - Ricusazione di giudice della sezione civile della corte d’appello - Mancata devoluzione del giudizio sulla ricusazione a “sezione diversa” o, in mancanza, a giudice di diverso distretto di corte d’appello - Questione sollevata sul presupposto della applicabilità della norma censurata per effetto dell’accoglimento di altra questione - Presupposto non verificatosi - Palese carenza di rilevanza della censura ulteriore - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile, per carenza di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 104 della Costituzione, e all'art. 6, primo comma, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui prevede che il giudizio incidentale sulla ricusazione di un giudice della sezione civile della corte d'appello venga devoluto alla cognizione di un giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo di un diverso distretto di corte d'appello, determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale, allorquando nella sede del distretto non vi sia altra "sezione diversa" da quella cui appartiene il magistrato ricusato. Infatti la questione - che concerne, per espressa ammissione del rimettente, una norma non applicabile nel giudizio sulla ricusazione - è stata sollevata nel presupposto implicito, non verificatosi, che fosse accolta la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 53 e 54 del codice di procedura civile.
È inammissibile, per carenza di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 104 della Costituzione, e all'art. 6, primo comma, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui prevede che il giudizio incidentale sulla ricusazione di un giudice della sezione civile della corte d'appello venga devoluto alla cognizione di un giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo di un diverso distretto di corte d'appello, determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale, allorquando nella sede del distretto non vi sia altra "sezione diversa" da quella cui appartiene il magistrato ricusato. Infatti la questione - che concerne, per espressa ammissione del rimettente, una norma non applicabile nel giudizio sulla ricusazione - è stata sollevata nel presupposto implicito, non verificatosi, che fosse accolta la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 53 e 54 del codice di procedura civile.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n. 0
art. 30
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 104
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 6
co. 1