Ordinanza 80/2002 (ECLI:IT:COST:2002:80)
Massima numero 26854
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
01/03/2002; Decisione del
01/03/2002
Deposito del 21/03/2002; Pubblicazione in G. U. 27/03/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione piemonte - Servizio sanitario nazionale - Medici veterinari dipendenti - Esercizio della attività libero-professionale - Ritenuta sostanziale soppressione del diritto - Lamentato contrasto con i principî della legislazione statale, violazione del principio di ragionevolezza, del diritto al lavoro e del diritto all’esercizio della professione nell’intero territorio nazionale - Sopravvenuta modifica di due delle norme invocate come parametro di giudizio - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Regione piemonte - Servizio sanitario nazionale - Medici veterinari dipendenti - Esercizio della attività libero-professionale - Ritenuta sostanziale soppressione del diritto - Lamentato contrasto con i principî della legislazione statale, violazione del principio di ragionevolezza, del diritto al lavoro e del diritto all’esercizio della professione nell’intero territorio nazionale - Sopravvenuta modifica di due delle norme invocate come parametro di giudizio - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente perché - alla luce della sopravvenuta modifica costituzionale, operata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, degli artt. 117 e 120 della Costituzione, invocati come parametro del giudizio - proceda al riesame dei termini della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 2, 3 e 4 della legge della Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione, per aver posto all'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici veterinari dipendenti dal servizio sanitario nazionale limiti tali da svuotare sostanzialmente il diritto alla professione sanitaria.
- V. anche, per analogo esito in relazione al mutamento del quadro normativo, ordinanze n. 9/2002, n. 416/2001 e n. 397/2001 (qui richiamate).
Restituzione degli atti al giudice rimettente perché - alla luce della sopravvenuta modifica costituzionale, operata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, degli artt. 117 e 120 della Costituzione, invocati come parametro del giudizio - proceda al riesame dei termini della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 2, 3 e 4 della legge della Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione, per aver posto all'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici veterinari dipendenti dal servizio sanitario nazionale limiti tali da svuotare sostanzialmente il diritto alla professione sanitaria.
- V. anche, per analogo esito in relazione al mutamento del quadro normativo, ordinanze n. 9/2002, n. 416/2001 e n. 397/2001 (qui richiamate).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Piemonte
03/01/1997
n. 4
art. 1
co. 2
legge della Regione Piemonte
03/01/1997
n. 4
art. 2
co.
legge della Regione Piemonte
03/01/1997
n. 4
art. 3
co.
legge della Regione Piemonte
03/01/1997
n. 4
art. 4
co.
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 120
legge costituzionale
art. 3
legge costituzionale
art. 6
Altri parametri e norme interposte