Ordinanza 81/2002 (ECLI:IT:COST:2002:81)
Massima numero 26824
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  01/03/2002;  Decisione del  01/03/2002
Deposito del 21/03/2002; Pubblicazione in G. U. 27/03/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Prova penale - Disciplina di attuazione della riforma costituzionale sul c.d. giusto processo - Facoltà di non rispondere e impossibilità di acquisire ed utilizzare le dichiarazioni precedentemente rese - Lamentata disparità di trattamento tra imputati in procedimenti diversi, lesione del diritto di difesa, del principio della formazione della prova nel contraddittorio delle parti, dell’obbligatorietà dell’azione penale, di legalità, della soggezione del giudice alla legge - Sopravvenienza di modifiche normative che investono la disciplina censurata - Necessità di riesame della rilevanza - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Testo
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale del combintato disposto degli artt. 1, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, e 210, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma, 111 e 112, della Costituzione, nella parte in cui, da un lato, continua a prevedere la facoltà di non rispondere in capo a chi viene esaminato ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., quantomeno sui fatti relativi alla responsabilità altrui, e, dall'altro, impedisce, all'esito dell'esercizio di tale facoltà, l'acquisizione ed utilizzazione delle dichiarazioni precedentemente rese dallo stesso. Infatti successivamente all'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge 1° marzo 2001, n. 63, la quale ha profondamente innovato la disciplina sia della formazione della prova in dibattimento, sia del diritto al silenzio, incidendo direttamente, tra l'altro, sul campo di applicazione dell'art. 210 cod. proc. pen., sicché spetta al giudice 'a quo' verificare la perdurante rilevanza della questione.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  07/01/2000  n. 2  art. 1  co. 1

legge  25/02/2000  n. 35  art.   co. 

codice di procedura penale    n. 0  art. 210  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 101  co. 2

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte