Ordinanza 82/2002 (ECLI:IT:COST:2002:82)
Massima numero 26825
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
01/03/2002; Decisione del
01/03/2002
Deposito del 21/03/2002; Pubblicazione in G. U. 27/03/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Prova penale - Dichiarazioni rese da imputato di reato connesso concernenti la responsabilità altrui - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lamentato contrasto con il principio dell’assunzione della prova nel contraddittorio delle parti - Sopravvenienza di modifiche normative che investono le norme censurate - Necessità di riesame della rilevanza - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Processo penale - Prova penale - Dichiarazioni rese da imputato di reato connesso concernenti la responsabilità altrui - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lamentato contrasto con il principio dell’assunzione della prova nel contraddittorio delle parti - Sopravvenienza di modifiche normative che investono le norme censurate - Necessità di riesame della rilevanza - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 513 e 210, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 111, della Costituzione, limitatamente alla facoltà riconosciuta all'imputato di reato connesso, di non rispondere in dibattimento anche con riguardo alle domande concernenti dichiarazioni a carico di altri coimputati, rese nel corso delle indagini preliminari. Infatti successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuta la legge 1° marzo 2001, n. 63, la quale ha profondamente innovato la disciplina sia della formazione della prova in dibattimento, sia del diritto al silenzio, sicché spetta al giudice rimettente verificare la perdurante rilevanza della questione.
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 513 e 210, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 111, della Costituzione, limitatamente alla facoltà riconosciuta all'imputato di reato connesso, di non rispondere in dibattimento anche con riguardo alle domande concernenti dichiarazioni a carico di altri coimputati, rese nel corso delle indagini preliminari. Infatti successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuta la legge 1° marzo 2001, n. 63, la quale ha profondamente innovato la disciplina sia della formazione della prova in dibattimento, sia del diritto al silenzio, sicché spetta al giudice rimettente verificare la perdurante rilevanza della questione.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale 1930
n. 0
art. 513
co.
codice di procedura penale 1930
n. 0
art. 210
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte