Ordinanza 83/2002 (ECLI:IT:COST:2002:83)
Massima numero 26826
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
01/03/2002; Decisione del
01/03/2002
Deposito del 21/03/2002; Pubblicazione in G. U. 27/03/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Rinnovazione della istruttoria dibattimentale in appello su richiesta del pubblico ministero - Possibilità per l’imputato di richiedere il rito abbreviato - Assunta preclusione per l’altra parte all’esercizio del proprio potere - Lamentata alterazione dell’equilibrio processuale tra le parti - Disciplina già reputata non irragionevole e in linea con il principio della parità tra le parti - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Rinnovazione della istruttoria dibattimentale in appello su richiesta del pubblico ministero - Possibilità per l’imputato di richiedere il rito abbreviato - Assunta preclusione per l’altra parte all’esercizio del proprio potere - Lamentata alterazione dell’equilibrio processuale tra le parti - Disciplina già reputata non irragionevole e in linea con il principio della parità tra le parti - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter, commi 2 e 3, lettera b), del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui consente all'imputato di chiedere il rito abbreviato, anche quando sia stata disposta, su richiesta del pubblico ministero, la rinnovazione del dibattimento in appello per lo svolgimento di nuova attività probatoria, che verrebbe in tal modo preclusa. Infatti il principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato, giacché una diversità di trattamento può essere - come è nella specie - ragionevole sia per la peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia per esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia, quale quella della rapida e completa definizione dei processi.
- V. in tema: di giudizio abbreviato e principio della parità tra le parti, sentenza citata n. 115/2001; di giudizio abbreviato ed esigenza di una rapida e completa definizione dei processi, ordinanza citata n. 421/2001; di giudizio abbreviato nel caso di reati punibili con la pena dell'ergastolo, ordinanza citata n. 99/2001.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter, commi 2 e 3, lettera b), del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui consente all'imputato di chiedere il rito abbreviato, anche quando sia stata disposta, su richiesta del pubblico ministero, la rinnovazione del dibattimento in appello per lo svolgimento di nuova attività probatoria, che verrebbe in tal modo preclusa. Infatti il principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato, giacché una diversità di trattamento può essere - come è nella specie - ragionevole sia per la peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia per esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia, quale quella della rapida e completa definizione dei processi.
- V. in tema: di giudizio abbreviato e principio della parità tra le parti, sentenza citata n. 115/2001; di giudizio abbreviato ed esigenza di una rapida e completa definizione dei processi, ordinanza citata n. 421/2001; di giudizio abbreviato nel caso di reati punibili con la pena dell'ergastolo, ordinanza citata n. 99/2001.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
07/04/2000
n. 82
art. 4
co. 2
decreto-legge
07/04/2000
n. 82
art. 4
co. 3
legge
05/06/2000
n. 144
art.
co.
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte