Ordinanza 84/2002 (ECLI:IT:COST:2002:84)
Massima numero 26855
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
01/03/2002; Decisione del
01/03/2002
Deposito del 21/03/2002; Pubblicazione in G. U. 27/03/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del giudice per le indagini preliminari del tribunale di caltanissetta - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del giudice per le indagini preliminari del tribunale di caltanissetta - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Testo
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea parlamentare ha ritenuto insindacabili le opinioni espresse attraverso un comunicato stampa da un proprio componente, per le quali è pendente un giudizio penale per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa. Sussistono, infatti, i requisiti di ordine soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso, dal momento che sia il giudice per le indagini preliminari ricorrente sia la Camera dei deputati sono legittimati ad esser parte del conflitto in quanto competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano e che viene denunciata, inoltre, la lesione delle attribuzioni costituzionali del ricorrente in conseguenza dell'esercizio, ritenuto illegittimo, del potere di deliberare l'insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea parlamentare ha ritenuto insindacabili le opinioni espresse attraverso un comunicato stampa da un proprio componente, per le quali è pendente un giudizio penale per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa. Sussistono, infatti, i requisiti di ordine soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso, dal momento che sia il giudice per le indagini preliminari ricorrente sia la Camera dei deputati sono legittimati ad esser parte del conflitto in quanto competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano e che viene denunciata, inoltre, la lesione delle attribuzioni costituzionali del ricorrente in conseguenza dell'esercizio, ritenuto illegittimo, del potere di deliberare l'insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
06/03/2001
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26
co. 3