Sentenza 136/2022 (ECLI:IT:COST:2022:136)
Massima numero 44800
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  22/03/2022;  Decisione del  22/03/2022
Deposito del 03/06/2022; Pubblicazione in G. U. 08/06/2022
Massime associate alla pronuncia:  44792  44793  44794  44795  44796  44798  44799


Titolo
Parlamento - In genere - Posizione costituzionale peculiare - Disciplina dell'organo e dei suoi componenti, quale ius singulare - Immunità e prerogative più ampie di quelle attribuite agli organi regionali - Conseguente impossibilità di una piena equiparazione tra assemblee (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionali aventi ad oggetto la riduzione del 20 per cento degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità dei consiglieri della regione autonomia Trentino-Alto Adige e il limite al cumulo di assegni vitalizi con altro trattamento o vitalizio diretto o di reversibilità). (Classif. 172001).

Testo

Al Parlamento nazionale deve essere riconosciuta una posizione costituzionale del tutto peculiare, in ragione della quale le norme che si riferiscono ad esso od ai suoi membri sono da qualificare come diritto singolare. Da esso vengono garantite forme di indipendenza e prerogative ben più ampie di quelle concesse ai Consigli regionali, negandosi in conseguenza la piena equiparazione delle assemblee legislative regionali alle assemblee parlamentari, considerato che diversamente dalle funzioni assegnate alle Camere, le attribuzioni dei Consigli si inquadrano nell'esplicazione di autonomie costituzionalmente garantite, ma non si esprimono a livello di sovranità. (Precedenti: S. 198/2021 - mass. 44317; S. 279/2008 - mass. 32710; S. 110/1970 - mass. 5101; S. 6/1970 - mass. 4804; S. 143/1968 - mass. 3081; S. 14/1965 - mass. 2305; S. 66/1964 - mass. 2178).


(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Trento in riferimento agli artt. 64, 66, 68 e 69 Cost., degli artt. 2 e 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, che, rispettivamente, prevedevano, prima della avvenuta abrogazione da parte della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 7 del 2019, la riduzione del 20% dell'importo degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, spettanti in ragione della carica di consigliere regionale precedentemente rivestita dal beneficiario o dai superstiti, e un limite di 9.000 euro alla cumulabilità con altro trattamento vitalizio erogato dal Parlamento nazionale o europeo o da altra Regione sull'importo degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, spettanti in ragione della carica di consigliere regionale precedentemente rivestita dal beneficiario o dai superstiti. I parametri evocati risultano inconferenti).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige  11/07/2014  n. 5  art. 2  co. 

legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige  11/07/2014  n. 5  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 64

Costituzione  art. 66

Costituzione  art. 68

Costituzione  art. 69

Altri parametri e norme interposte