Ordinanza 86/2002 (ECLI:IT:COST:2002:86)
Massima numero 26828
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
01/03/2002; Decisione del
01/03/2002
Deposito del 21/03/2002; Pubblicazione in G. U. 27/03/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Difesa (diritto di) - Convalida di sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria - Nomina di difensore di ufficio - Mancata attuazione della apposita disciplina da parte del consiglio dell’ordine degli avvocati - Prospettata introduzione del potere di nomina in capo al pubblico ministero procedente alla convalida - Questione sollevata dal sostituto procuratore della repubblica - Difetto di legittimazione - Manifesta inammissibilità della questione.
Difesa (diritto di) - Convalida di sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria - Nomina di difensore di ufficio - Mancata attuazione della apposita disciplina da parte del consiglio dell’ordine degli avvocati - Prospettata introduzione del potere di nomina in capo al pubblico ministero procedente alla convalida - Questione sollevata dal sostituto procuratore della repubblica - Difetto di legittimazione - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 8 della legge 6 marzo 2001, n. 60, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione, in quanto - persistendo la mancata attuazione della nuova disciplina sulla difesa d'ufficio da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati - non consentono al pubblico ministero, in sede di convalida di un sequestro probatorio operato d'iniziativa della polizia giudiziaria, di provvedere alla nomina di un difensore di ufficio per l'indagato. Infatti il rimettente, che riveste la qualità di pubblico ministero, non esercita nell'attività di convalida del sequestro probatorio poteri assimilabili a quelli che abilitano l'autorità giurisdizionale a sollevare questioni di legittimità costituzionale.
- Per il principio secondo cui la questione può essere sollevata nel corso di un giudizio caratterizzato dall'«esercizio di funzioni giudicanti per l'obiettiva applicazione della legge» ad opera di soggetti «posti in posizione 'super partes'», v. sentenze n. 376/2001 e n. 387/1996.
- Sulla legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale, connessa all'esercizio di attività di tipo giurisdizionale, v. citata sentenza n. 387/1996.
- Specificamente sull'attività di convalida del sequestro probatorio da parte del pubblico ministero, v. citata sentenza n. 151/1993.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 8 della legge 6 marzo 2001, n. 60, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione, in quanto - persistendo la mancata attuazione della nuova disciplina sulla difesa d'ufficio da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati - non consentono al pubblico ministero, in sede di convalida di un sequestro probatorio operato d'iniziativa della polizia giudiziaria, di provvedere alla nomina di un difensore di ufficio per l'indagato. Infatti il rimettente, che riveste la qualità di pubblico ministero, non esercita nell'attività di convalida del sequestro probatorio poteri assimilabili a quelli che abilitano l'autorità giurisdizionale a sollevare questioni di legittimità costituzionale.
- Per il principio secondo cui la questione può essere sollevata nel corso di un giudizio caratterizzato dall'«esercizio di funzioni giudicanti per l'obiettiva applicazione della legge» ad opera di soggetti «posti in posizione 'super partes'», v. sentenze n. 376/2001 e n. 387/1996.
- Sulla legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale, connessa all'esercizio di attività di tipo giurisdizionale, v. citata sentenza n. 387/1996.
- Specificamente sull'attività di convalida del sequestro probatorio da parte del pubblico ministero, v. citata sentenza n. 151/1993.
Atti oggetto del giudizio
legge
06/03/2001
n. 60
art. 1
co.
legge
06/03/2001
n. 60
art. 2
co.
legge
06/03/2001
n. 60
art. 3
co.
legge
06/03/2001
n. 60
art. 8
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte