Sentenza 87/2002 (ECLI:IT:COST:2002:87)
Massima numero 26856
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  27/03/2002;  Decisione del  27/03/2002
Deposito del 05/04/2002; Pubblicazione in G. U. 10/04/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Opinioni espresse da parlamentari nel corso di una trasmissione televisiva - Procedimento penale per diffamazione aggravata a carico degli stessi parlamentari - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del giudice dell’udienza preliminare del tribunale di bergamo, nei confronti della camera dei deputati - Difetto di motivazione sui presupposti di fatto del conflitto - Inammissibilità del conflitto.

Testo
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata dall'Assemblea parlamentare il 29 luglio 1999 con la quale è stata ritenuta l'insindacabilità delle opinioni espresse da due deputati nel corso di una trasmissione televisiva, per le quali pende procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata. Il ricorso risulta, infatti, carente nella motivazione in ordine ai presupposti di fatto che stanno a base del conflitto, dal momento che esso non individua le specifiche dichiarazioni contestate a ciascuno dei due deputati, la cui posizione sembra debba essere differenziata ed avere una autonoma considerazione al fine, in particolare, di verificare l'esistenza del nesso con le funzioni parlamentari delle rispettive dichiarazioni.

- Per l'ammissibilità del ricorso, nella fase preliminare, v. ordinanza n. 314/2000.

Atti oggetto del giudizio

deliberazione della Camera dei deputati  29/07/1999  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte