Ordinanza 88/2002 (ECLI:IT:COST:2002:88)
Massima numero 26857
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
27/03/2002; Decisione del
27/03/2002
Deposito del 05/04/2002; Pubblicazione in G. U. 10/04/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Dibattimento - Dichiarazioni rese in precedenza da imputati in procedimenti connessi - Utilizzabilità limitata alle dichiarazioni già acquisite al fascicolo del dibattimento (alla data di entrata in vigore della legge n. 35 del 2000) - Asserita disparità di trattamento nonché irragionevolezza e violazione del diritto di difesa - Prospettazione ancipite della questione - Manifesta inammissibilità.
Processo penale - Dibattimento - Dichiarazioni rese in precedenza da imputati in procedimenti connessi - Utilizzabilità limitata alle dichiarazioni già acquisite al fascicolo del dibattimento (alla data di entrata in vigore della legge n. 35 del 2000) - Asserita disparità di trattamento nonché irragionevolezza e violazione del diritto di difesa - Prospettazione ancipite della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35) e dell'art. 513 cod. proc. pen., sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, con riguardo alla disciplina (in via transitoria, contenuta nella prima delle due norme) della utilizzabilità delle dichiarazioni precedentemente rese da imputati in procedimenti connessi che rifiutino di sottoporsi all'esame dibattimentale, in quanto limitata alle sole dichiarazioni già acquisite al fascicolo del dibattimento (alla data di entrata in vigore della legge n. 35 del 2000). Si oppone, infatti, allo scrutinio del merito, la prospettazione in modo ancipite delle questioni, che si presentano in evidente rapporto di reciproca alternatività, avuto riguardo agli effetti conseguenti agli interventi richiesti: da un parte, l'espunzione, dal regime transitorio, di qualsiasi possibilità di utilizzare le dichiarazioni acquisite e, dall'altra, all'opposto l'estensione dell'operatività del regime transitorio.
- Per la prospettazione di questioni in modo ancipite, v. anche ordinanze n. 420/2001, n. 78 e n. 418/2000, n. 378/1998 (qui richiamate).
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35) e dell'art. 513 cod. proc. pen., sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, con riguardo alla disciplina (in via transitoria, contenuta nella prima delle due norme) della utilizzabilità delle dichiarazioni precedentemente rese da imputati in procedimenti connessi che rifiutino di sottoporsi all'esame dibattimentale, in quanto limitata alle sole dichiarazioni già acquisite al fascicolo del dibattimento (alla data di entrata in vigore della legge n. 35 del 2000). Si oppone, infatti, allo scrutinio del merito, la prospettazione in modo ancipite delle questioni, che si presentano in evidente rapporto di reciproca alternatività, avuto riguardo agli effetti conseguenti agli interventi richiesti: da un parte, l'espunzione, dal regime transitorio, di qualsiasi possibilità di utilizzare le dichiarazioni acquisite e, dall'altra, all'opposto l'estensione dell'operatività del regime transitorio.
- Per la prospettazione di questioni in modo ancipite, v. anche ordinanze n. 420/2001, n. 78 e n. 418/2000, n. 378/1998 (qui richiamate).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
07/01/2000
n. 2
art. 1
co. 2
legge
25/02/2000
n. 35
art.
co.
codice di procedura penale
n. 0
art. 513
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte