Ordinanza 90/2002 (ECLI:IT:COST:2002:90)
Massima numero 26859
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
27/03/2002; Decisione del
27/03/2002
Deposito del 05/04/2002; Pubblicazione in G. U. 10/04/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Circolazione stradale - Violazioni del codice stradale, con danni alle persone - Sospensione provvisoria della patente di guida - Adozione del provvedimento prefettizio di sospensione, anche in ipotesi di reati perseguibili a querela, ancorché l’azione penale risulti improcedibile o non iniziata - Assunta irragionevolezza, con violazione del diritto di difesa e disparità di trattamento - Manifesta infondatezza della questione.
Circolazione stradale - Violazioni del codice stradale, con danni alle persone - Sospensione provvisoria della patente di guida - Adozione del provvedimento prefettizio di sospensione, anche in ipotesi di reati perseguibili a querela, ancorché l’azione penale risulti improcedibile o non iniziata - Assunta irragionevolezza, con violazione del diritto di difesa e disparità di trattamento - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 385, come sostituito dall'art. 120 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360, sollevata - in riferimento agli artt. 3, 16, 24, 25 e 97 della Costituzione - nella parte in cui si prevede che il prefetto possa disporre cautelarmente la sospensione provvisoria della validità della patente di guida anche nelle "ipotesi di reati perseguibili a querela, ancorché l'azione penale risulti improcedibile o comunque non iniziata". Infatti - contrariamente a quanto opina il rimettente e tenuto conto della prevalente giurisprudenza di legittimità -, anche nei casi in cui manchi querela e l'azione penale sia improcedibile, ovvero in tutti i casi in cui l'accertamento della responsabilità non possa aver luogo in sede penale, la misura in questione conserva pienamente la sua funzione di tutela immediata della sicurezza della circolazione stradale, spostandosi la competenza ad irrogare la sanzione definitiva dal giudice penale all'autorità prefettizia. Non può pertanto ravvisarsi lesione del diritto alla difesa, dal momento che rimangono, comunque, a disposizione degli interessati i mezzi di impugnazione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria e, in particolare, l'opposizione davanti al giudice civile (ex art. 205 del codice della strada) avverso il provvedimento applicato in via definitiva; né ancora sussiste lesione del principio di eguaglianza, per disparità di trattamento, conseguente alle scelte della persona offesa in tema di proposizione della querela, o anche rispetto alla sospensione cautelare della patente nautica, data la non omologabilità delle situazioni poste in questo caso a confronto; risultando, infine, del tutto immotivati gli altri profili dedotti, con riferimento ai principi di libertà di circolazione e di buon andamento.
- Sul principio del 'simultaneus processus' non elevabile a regola costituzionale, v. sentenza n. 60/1996 e ordinanze n. 410/2000, n. 396/1996, e n. 308/1991 (qui richiamate).
- Sull'impugnabilità del provvedimento di sospensione provvisoria, v. sentenza n. 31/1996 (qui richiamata).
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 385, come sostituito dall'art. 120 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360, sollevata - in riferimento agli artt. 3, 16, 24, 25 e 97 della Costituzione - nella parte in cui si prevede che il prefetto possa disporre cautelarmente la sospensione provvisoria della validità della patente di guida anche nelle "ipotesi di reati perseguibili a querela, ancorché l'azione penale risulti improcedibile o comunque non iniziata". Infatti - contrariamente a quanto opina il rimettente e tenuto conto della prevalente giurisprudenza di legittimità -, anche nei casi in cui manchi querela e l'azione penale sia improcedibile, ovvero in tutti i casi in cui l'accertamento della responsabilità non possa aver luogo in sede penale, la misura in questione conserva pienamente la sua funzione di tutela immediata della sicurezza della circolazione stradale, spostandosi la competenza ad irrogare la sanzione definitiva dal giudice penale all'autorità prefettizia. Non può pertanto ravvisarsi lesione del diritto alla difesa, dal momento che rimangono, comunque, a disposizione degli interessati i mezzi di impugnazione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria e, in particolare, l'opposizione davanti al giudice civile (ex art. 205 del codice della strada) avverso il provvedimento applicato in via definitiva; né ancora sussiste lesione del principio di eguaglianza, per disparità di trattamento, conseguente alle scelte della persona offesa in tema di proposizione della querela, o anche rispetto alla sospensione cautelare della patente nautica, data la non omologabilità delle situazioni poste in questo caso a confronto; risultando, infine, del tutto immotivati gli altri profili dedotti, con riferimento ai principi di libertà di circolazione e di buon andamento.
- Sul principio del 'simultaneus processus' non elevabile a regola costituzionale, v. sentenza n. 60/1996 e ordinanze n. 410/2000, n. 396/1996, e n. 308/1991 (qui richiamate).
- Sull'impugnabilità del provvedimento di sospensione provvisoria, v. sentenza n. 31/1996 (qui richiamata).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/04/1992
n. 385
art. 223
co. 2
decreto legislativo
10/09/1993
n. 360
art. 120
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 16
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte