Ordinanza 91/2002 (ECLI:IT:COST:2002:91)
Massima numero 26860
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
27/03/2002; Decisione del
27/03/2002
Deposito del 05/04/2002; Pubblicazione in G. U. 10/04/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Acquisizione di prove - Disciplina transitoria - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Utilizzabilità delle dichiarazioni già acquisite al fascicolo per il dibattimento (alla data di entrata in vigore della legge cost. n. 2 del 1999 e della legge n. 35 del 2000) - Prospettata irragionevole lesione dei principî del contraddittorio e del giusto processo nonché della parità di trattamento - Questione già sostanzialmente rigettata con precedente sentenza - Manifesta infondatezza.
Processo penale - Acquisizione di prove - Disciplina transitoria - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Utilizzabilità delle dichiarazioni già acquisite al fascicolo per il dibattimento (alla data di entrata in vigore della legge cost. n. 2 del 1999 e della legge n. 35 del 2000) - Prospettata irragionevole lesione dei principî del contraddittorio e del giusto processo nonché della parità di trattamento - Questione già sostanzialmente rigettata con precedente sentenza - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35) sollevate - in riferimento agli artt. 3 e 111, quarto comma, della Costituzione - con riguardo alla disciplina transitoria che limita a una certa data l'utilizzabilità di dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi si è volontariamente sottratto all'esame nel dibattimento, per supposta violazione dei principi sul "giusto processo" e per gli effetti discriminatori che deriverebbero dal 'discrimen' temporale tra regimi probatori diversi. Tale disciplina - come già ritenuto con precedente sentenza (n. 381 del 2001) - opera infatti una ragionevole ponderazione tra le contrapposte esigenze tipiche di una disciplina intertemporale e individua, non arbitrariamente, il momento a partire dal quale il regime transitorio è chiamato ad operare.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35) sollevate - in riferimento agli artt. 3 e 111, quarto comma, della Costituzione - con riguardo alla disciplina transitoria che limita a una certa data l'utilizzabilità di dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi si è volontariamente sottratto all'esame nel dibattimento, per supposta violazione dei principi sul "giusto processo" e per gli effetti discriminatori che deriverebbero dal 'discrimen' temporale tra regimi probatori diversi. Tale disciplina - come già ritenuto con precedente sentenza (n. 381 del 2001) - opera infatti una ragionevole ponderazione tra le contrapposte esigenze tipiche di una disciplina intertemporale e individua, non arbitrariamente, il momento a partire dal quale il regime transitorio è chiamato ad operare.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
07/01/2000
n. 2
art. 1
co.
legge
25/02/2000
n. 35
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 111
co. 4
Altri parametri e norme interposte