Ordinanza 91/2002 (ECLI:IT:COST:2002:91)
Massima numero 26860
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  27/03/2002;  Decisione del  27/03/2002
Deposito del 05/04/2002; Pubblicazione in G. U. 10/04/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Acquisizione di prove - Disciplina transitoria - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Utilizzabilità delle dichiarazioni già acquisite al fascicolo per il dibattimento (alla data di entrata in vigore della legge cost. n. 2 del 1999 e della legge n. 35 del 2000) - Prospettata irragionevole lesione dei principî del contraddittorio e del giusto processo nonché della parità di trattamento - Questione già sostanzialmente rigettata con precedente sentenza - Manifesta infondatezza.

Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35) sollevate - in riferimento agli artt. 3 e 111, quarto comma, della Costituzione - con riguardo alla disciplina transitoria che limita a una certa data l'utilizzabilità di dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi si è volontariamente sottratto all'esame nel dibattimento, per supposta violazione dei principi sul "giusto processo" e per gli effetti discriminatori che deriverebbero dal 'discrimen' temporale tra regimi probatori diversi. Tale disciplina - come già ritenuto con precedente sentenza (n. 381 del 2001) - opera infatti una ragionevole ponderazione tra le contrapposte esigenze tipiche di una disciplina intertemporale e individua, non arbitrariamente, il momento a partire dal quale il regime transitorio è chiamato ad operare.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  07/01/2000  n. 2  art. 1  co. 

legge  25/02/2000  n. 35  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 111  co. 4

Altri parametri e norme interposte