Ordinanza 92/2002 (ECLI:IT:COST:2002:92)
Massima numero 26861
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
27/03/2002; Decisione del
27/03/2002
Deposito del 05/04/2002; Pubblicazione in G. U. 10/04/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati e pene - Reati commessi a mezzo della stampa - Divieto di stampati idonei a turbare il «comune sentimento della morale» - Assunta genericità e indeterminatezza del precetto, in violazione del principio di determinatezza dell’illecito penale e del solo limite del “buon costume” alla libertà di stampa - Difetto di profili nuovi della questione, rispetto a quelli già esaminati in una precedente pronuncia - Manifesta infondatezza.
Reati e pene - Reati commessi a mezzo della stampa - Divieto di stampati idonei a turbare il «comune sentimento della morale» - Assunta genericità e indeterminatezza del precetto, in violazione del principio di determinatezza dell’illecito penale e del solo limite del “buon costume” alla libertà di stampa - Difetto di profili nuovi della questione, rispetto a quelli già esaminati in una precedente pronuncia - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sollevata - in riferimento agli artt. 21, sesto comma, e 25, secondo comma, della Costituzione - con riguardo alla previsione punitiva di stampati idonei a turbare il "comune sentimento della morale", cui viene perciò imputata la violazione del principio di determinatezza dell'illecito penale nonché il sostanziale ampliamento del limite del "buon costume" posto dalla Costituzione alle pubblicazioni a stampa. Tale previsione - come già ritenuto con la sentenza n. 293 del 2000 - sfugge infatti alle censure prospettate dato che la norma incriminatrice, pur facendo indubbiamente perno su concetti elastici, trova il suo limite di operatività nella tutela della dignità umana, del valore cioè che anima l'art. 2 della Costituzione, alla luce del quale essa va pertanto letta.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sollevata - in riferimento agli artt. 21, sesto comma, e 25, secondo comma, della Costituzione - con riguardo alla previsione punitiva di stampati idonei a turbare il "comune sentimento della morale", cui viene perciò imputata la violazione del principio di determinatezza dell'illecito penale nonché il sostanziale ampliamento del limite del "buon costume" posto dalla Costituzione alle pubblicazioni a stampa. Tale previsione - come già ritenuto con la sentenza n. 293 del 2000 - sfugge infatti alle censure prospettate dato che la norma incriminatrice, pur facendo indubbiamente perno su concetti elastici, trova il suo limite di operatività nella tutela della dignità umana, del valore cioè che anima l'art. 2 della Costituzione, alla luce del quale essa va pertanto letta.
Atti oggetto del giudizio
legge
08/02/1948
n. 47
art. 15
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 21
co. 6
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte