Ordinanza 93/2002 (ECLI:IT:COST:2002:93)
Massima numero 26862
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
27/03/2002; Decisione del
27/03/2002
Deposito del 05/04/2002; Pubblicazione in G. U. 10/04/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un membro del parlamento, per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso del tribunale di roma per conflitto di attribuzione, nei confronti della camera dei deputati - Delibazione preliminare sulla ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un membro del parlamento, per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso del tribunale di roma per conflitto di attribuzione, nei confronti della camera dei deputati - Delibazione preliminare sulla ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Testo
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata da quest'ultima il 20 febbraio 2001, con la quale si è affermata la insindacabilità di opinioni rese da un membro della stessa Camera per le quali pende un procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa. Sussistono, infatti, i requisiti di ordine soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso, in quanto l'autorità giudiziaria ricorrente e il ramo del Parlamento, contro il quale è proposto il ricorso, sono entrambi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano; e viene, inoltre, denunciata come illegittima la deliberazione predetta per la lesione arrecata alla sfera di attribuzione, garantita costituzionalmente, del ricorrente tribunale.
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata da quest'ultima il 20 febbraio 2001, con la quale si è affermata la insindacabilità di opinioni rese da un membro della stessa Camera per le quali pende un procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa. Sussistono, infatti, i requisiti di ordine soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso, in quanto l'autorità giudiziaria ricorrente e il ramo del Parlamento, contro il quale è proposto il ricorso, sono entrambi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano; e viene, inoltre, denunciata come illegittima la deliberazione predetta per la lesione arrecata alla sfera di attribuzione, garantita costituzionalmente, del ricorrente tribunale.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
20/02/2001
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 26
co. 3
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37