Ordinanza 94/2002 (ECLI:IT:COST:2002:94)
Massima numero 26863
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
08/04/2002; Decisione del
08/04/2002
Deposito del 10/04/2002; Pubblicazione in G. U. 17/04/2002
Massime associate alla pronuncia:
26864
Titolo
Rilevanza della questione - Persistenza (pur a seguito della precedente ordinanza di restituzione atti al rimettente) - Motivazione plausibile sul punto - Ammissibilità della questione.
Rilevanza della questione - Persistenza (pur a seguito della precedente ordinanza di restituzione atti al rimettente) - Motivazione plausibile sul punto - Ammissibilità della questione.
Testo
La questione di costituzionalità nuovamente sollevata in ordine agli artt. 12 e 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, può essere ammessa allo scrutinio di merito, poiché il giudice rimettente - nel riproporla - ha motivato in modo plausibile sul punto della persistente rilevanza pur a seguito dell'intervento legislativo (legge n. 4 del 1999), che aveva giustificato la restituzione degli atti allo stesso giudice disposta con l'ordinanza n. 28 del 1999.
La questione di costituzionalità nuovamente sollevata in ordine agli artt. 12 e 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, può essere ammessa allo scrutinio di merito, poiché il giudice rimettente - nel riproporla - ha motivato in modo plausibile sul punto della persistente rilevanza pur a seguito dell'intervento legislativo (legge n. 4 del 1999), che aveva giustificato la restituzione degli atti allo stesso giudice disposta con l'ordinanza n. 28 del 1999.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte