Ordinanza 94/2002 (ECLI:IT:COST:2002:94)
Massima numero 26864
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
08/04/2002; Decisione del
08/04/2002
Deposito del 10/04/2002; Pubblicazione in G. U. 17/04/2002
Massime associate alla pronuncia:
26863
Titolo
Università - Ordinamenti didattici - Equiparazione, nelle funzioni e nei compiti, delle figure professionali dei tecnici laureati e dei ricercatori - Mancata corrispondente assimilazione dello status giuridico ed economico per le due categorie - Prospettato contrasto con i principî di eguaglianza e ragionevolezza, di adeguatezza della retribuzione e di buon andamento dell’amministrazione, nonché ingiustificata parità tra i tecnici laureati - Manifesta infondatezza della questione.
Università - Ordinamenti didattici - Equiparazione, nelle funzioni e nei compiti, delle figure professionali dei tecnici laureati e dei ricercatori - Mancata corrispondente assimilazione dello status giuridico ed economico per le due categorie - Prospettato contrasto con i principî di eguaglianza e ragionevolezza, di adeguatezza della retribuzione e di buon andamento dell’amministrazione, nonché ingiustificata parità tra i tecnici laureati - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sollevata - in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione - in quanto dalla presupposta identità di funzioni e compiti assegnati ai ricercatori universitari e ai tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti (dall'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980), non è fatta derivare la piena equiparazione delle due categorie sotto il profilo dello 'status' giuridico e del trattamento economico. Infatti - diversamente da quanto prospetta il giudice 'a quo' - alla parziale coincidenza di compiti per quanto riguarda l'attività didattica, alla quale esclusivamente le norme impugnate fanno riferimento, si contrappone l'originaria e persistente differenziazione per quanto riguarda i compiti primariamente assegnati alle due categorie in esame, cioè la ricerca, propria ed esclusiva dei ricercatori, e la direzione e gestione di laboratori, propria ed esclusiva dei tecnici laureati (funzionari tecnici). Sicché tale parziale assimilazione non può comportare la piena e indifferenziata equiparazione di 'status' e di trattamento economico delle due figure professionali, venendo perciò meno le ragioni delle censure prospettate, sotto i profili dei principî di uguaglianza e ragionevolezza, di adeguatezza e proporzione della retribuzione, nonché di buon andamento ed efficienza dell'amministrazione.
- Per la categoria dei ricercatori universitari, v. anche sentenza n. 990 del 1988 (qui richiamata).
- Sul limite all'estensione in ambiti diversi e ulteriori di normazioni particolari, ovvero dettate da esigenze contingenti o di sanatoria di situazioni pregresse, v. sentenze, qui richiamate, n. 412/1992, n. 367/1999, n. 359/1992, n. 31/1992, n. 549/1990, nonché ordinanze n. 398/2001 e sentenza n. 14/1999.
- Sulla legittimità di previsioni di prestazioni volontarie senza compenso, v. sentenza n. 22/1996 (qui richiamata).
- Sull'inidoneità del richiamo al principio di buon andamento per conseguire miglioramenti economici, v. sentenze n. 273/1997, n. 15/1995 e n. 146/1994.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sollevata - in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione - in quanto dalla presupposta identità di funzioni e compiti assegnati ai ricercatori universitari e ai tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti (dall'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980), non è fatta derivare la piena equiparazione delle due categorie sotto il profilo dello 'status' giuridico e del trattamento economico. Infatti - diversamente da quanto prospetta il giudice 'a quo' - alla parziale coincidenza di compiti per quanto riguarda l'attività didattica, alla quale esclusivamente le norme impugnate fanno riferimento, si contrappone l'originaria e persistente differenziazione per quanto riguarda i compiti primariamente assegnati alle due categorie in esame, cioè la ricerca, propria ed esclusiva dei ricercatori, e la direzione e gestione di laboratori, propria ed esclusiva dei tecnici laureati (funzionari tecnici). Sicché tale parziale assimilazione non può comportare la piena e indifferenziata equiparazione di 'status' e di trattamento economico delle due figure professionali, venendo perciò meno le ragioni delle censure prospettate, sotto i profili dei principî di uguaglianza e ragionevolezza, di adeguatezza e proporzione della retribuzione, nonché di buon andamento ed efficienza dell'amministrazione.
- Per la categoria dei ricercatori universitari, v. anche sentenza n. 990 del 1988 (qui richiamata).
- Sul limite all'estensione in ambiti diversi e ulteriori di normazioni particolari, ovvero dettate da esigenze contingenti o di sanatoria di situazioni pregresse, v. sentenze, qui richiamate, n. 412/1992, n. 367/1999, n. 359/1992, n. 31/1992, n. 549/1990, nonché ordinanze n. 398/2001 e sentenza n. 14/1999.
- Sulla legittimità di previsioni di prestazioni volontarie senza compenso, v. sentenza n. 22/1996 (qui richiamata).
- Sull'inidoneità del richiamo al principio di buon andamento per conseguire miglioramenti economici, v. sentenze n. 273/1997, n. 15/1995 e n. 146/1994.
Atti oggetto del giudizio
legge
19/11/1990
n. 341
art. 12
co.
legge
19/11/1990
n. 341
art. 16
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte