Ordinanza 95/2002 (ECLI:IT:COST:2002:95)
Massima numero 26865
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
08/04/2002; Decisione del
08/04/2002
Deposito del 10/04/2002; Pubblicazione in G. U. 17/04/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Tributi locali - Tassa per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche - Tassa per l’occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con cavi e condutture - Assunto contrasto con i criteri fissati nella delega legislativa - Questione sostanzialmente coincidente con altra già decisa - Erroneità dell’assunto interpretativo del rimettente - Carenza di profili o argomenti nuovi - Manifesta infondatezza della questione.
Tributi locali - Tassa per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche - Tassa per l’occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con cavi e condutture - Assunto contrasto con i criteri fissati nella delega legislativa - Questione sostanzialmente coincidente con altra già decisa - Erroneità dell’assunto interpretativo del rimettente - Carenza di profili o argomenti nuovi - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 46 e 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, denunciati in riferimento all'art. 76 Cost. per inosservanza dei criteri dettati dalla legge delega n. 421 del 1992 in ordine alla tassazione per l'occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con cavi e condutture. Infatti - come già ritenuto in precedenti decisioni - tale questione si basa su un erroneo assunto interpretativo, in quanto riconduce la tassazione controversa ai medesimi criteri dettati per la generalità delle fattispecie impositive, anziché al criterio specificamente riferito dalla legge delega alla peculiare tipologia della cennata occupazione del sottosuolo e soprassuolo.
- V., quali immediati precedenti, cui si riferisce l'ordinanza, la sentenza n. 96/2001 e l'ordinanza n. 323/2001.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 46 e 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, denunciati in riferimento all'art. 76 Cost. per inosservanza dei criteri dettati dalla legge delega n. 421 del 1992 in ordine alla tassazione per l'occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con cavi e condutture. Infatti - come già ritenuto in precedenti decisioni - tale questione si basa su un erroneo assunto interpretativo, in quanto riconduce la tassazione controversa ai medesimi criteri dettati per la generalità delle fattispecie impositive, anziché al criterio specificamente riferito dalla legge delega alla peculiare tipologia della cennata occupazione del sottosuolo e soprassuolo.
- V., quali immediati precedenti, cui si riferisce l'ordinanza, la sentenza n. 96/2001 e l'ordinanza n. 323/2001.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
15/11/1993
n. 507
art. 46
co.
decreto legislativo
15/11/1993
n. 507
art. 47
co. 1
decreto legislativo
15/11/1993
n. 507
art. 47
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 23/10/1992
n. 421
art. 4
co. 4 lettera b numero 2