Ordinanza 96/2002 (ECLI:IT:COST:2002:96)
Massima numero 26866
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
08/04/2002; Decisione del
08/04/2002
Deposito del 10/04/2002; Pubblicazione in G. U. 17/04/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione toscana - Edilizia e urbanistica - Opere di ristrutturazione edilizia - Sottrazione al regime della concessione edilizia e alle sanzioni penali previste dalla legislazione statale - Prospettato contrasto con il principio fondamentale dello stato in materia edilizia, con la riserva di competenza statale in materia penale e con il principio di parità di trattamento - Sopravvenuta modifica del parametro costituzionale - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Regione toscana - Edilizia e urbanistica - Opere di ristrutturazione edilizia - Sottrazione al regime della concessione edilizia e alle sanzioni penali previste dalla legislazione statale - Prospettato contrasto con il principio fondamentale dello stato in materia edilizia, con la riserva di competenza statale in materia penale e con il principio di parità di trattamento - Sopravvenuta modifica del parametro costituzionale - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Testo
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti perché - alla luce della sopravvenuta modifica dell'art. 117 Cost., parametro di giudizio, operata dalla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 - riesaminino i termini della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4, comma 2 e comma 4, della legge della Regione Toscana 14 ottobre 1999, n. 52, i quali - ad avviso degli stessi rimettenti - detterebbero una disciplina delle opere di ristrutturazione edilizia difforme da quella statale, violando con ciò il principio della competenza esclusiva dello Stato in materia penale e il principio di parità di trattamento di identiche condotte tenute in ambiti regionali diversi.
-V., analogamente, ordinanze n. 26/2002, n. 14/2002, n. 13/2002 e n. 9/2002.
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti perché - alla luce della sopravvenuta modifica dell'art. 117 Cost., parametro di giudizio, operata dalla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 - riesaminino i termini della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4, comma 2 e comma 4, della legge della Regione Toscana 14 ottobre 1999, n. 52, i quali - ad avviso degli stessi rimettenti - detterebbero una disciplina delle opere di ristrutturazione edilizia difforme da quella statale, violando con ciò il principio della competenza esclusiva dello Stato in materia penale e il principio di parità di trattamento di identiche condotte tenute in ambiti regionali diversi.
-V., analogamente, ordinanze n. 26/2002, n. 14/2002, n. 13/2002 e n. 9/2002.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
14/10/1999
n. 52
art. 2
co.
legge della Regione Toscana
14/10/1999
n. 52
art. 3
co.
legge della Regione Toscana
14/10/1999
n. 52
art. 4
co. 2
legge della Regione Toscana
14/10/1999
n. 52
art. 4
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 117
legge costituzionale
art.
Altri parametri e norme interposte