Ordinanza 97/2002 (ECLI:IT:COST:2002:97)
Massima numero 26867
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
08/04/2002; Decisione del
08/04/2002
Deposito del 10/04/2002; Pubblicazione in G. U. 17/04/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Sanzioni amministrative - Ordinanze-ingiunzioni - Giudizio di opposizione - Connessione soggettiva e oggettiva delle violazioni sanzionate - Mancata attribuzione alla cognizione del tribunale - Prospettata diversità di trattamento, rispetto a situazioni affini, nonché asserito contrasto con il principio di tutela giurisdizionale ed eccesso di delega - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sanzioni amministrative - Ordinanze-ingiunzioni - Giudizio di opposizione - Connessione soggettiva e oggettiva delle violazioni sanzionate - Mancata attribuzione alla cognizione del tribunale - Prospettata diversità di trattamento, rispetto a situazioni affini, nonché asserito contrasto con il principio di tutela giurisdizionale ed eccesso di delega - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Testo
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22-bis e dell'art. 22-bis, comma 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, rispettivamente, nella parte in cui, per i giudizi di opposizione a ordinanze-ingiunzione, non è prevista la competenza del tribunale in caso di superamento del limite di valore di trenta milioni per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva e nella parte in cui non devolve alla cognizione del tribunale, in composizione monocratica, l'ipotesi in cui il trasgressore con più azioni (come nella specie) od omissioni della stessa o di diverse disposizioni di legge, venga condannato a pagare una sanzione pecuniaria complessiva superiore a lire trenta milioni. La mancata indicazione di elementi di fatto del giudizio 'a quo' come, d'altro canto, il mero rinvio alle allegazioni di parte senza specifica indicazione delle ragioni della pretesa incostituzionalità comportano, infatti, un difetto di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni, che ne determinano perciò la manifesta inammissibilità.
- V., analogamente, sentenza n. 178/2000 e ordinanza n. 193/2000, nonché ordinanza n. 432/2000.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22-bis e dell'art. 22-bis, comma 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, rispettivamente, nella parte in cui, per i giudizi di opposizione a ordinanze-ingiunzione, non è prevista la competenza del tribunale in caso di superamento del limite di valore di trenta milioni per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva e nella parte in cui non devolve alla cognizione del tribunale, in composizione monocratica, l'ipotesi in cui il trasgressore con più azioni (come nella specie) od omissioni della stessa o di diverse disposizioni di legge, venga condannato a pagare una sanzione pecuniaria complessiva superiore a lire trenta milioni. La mancata indicazione di elementi di fatto del giudizio 'a quo' come, d'altro canto, il mero rinvio alle allegazioni di parte senza specifica indicazione delle ragioni della pretesa incostituzionalità comportano, infatti, un difetto di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni, che ne determinano perciò la manifesta inammissibilità.
- V., analogamente, sentenza n. 178/2000 e ordinanza n. 193/2000, nonché ordinanza n. 432/2000.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/11/1981
n. 689
art. 22
co.
legge
24/11/1981
n. 689
art. 22
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte