Ordinanza 98/2002 (ECLI:IT:COST:2002:98)
Massima numero 26868
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
08/04/2002; Decisione del
08/04/2002
Deposito del 10/04/2002; Pubblicazione in G. U. 17/04/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Previdenza e assistenza - Pensione sociale - Conseguimento - Limiti ostativi di reddito - Determinazione - Mancata previsione di livelli reddituali differenziati per gli ultrasessantacinquenni non coniugati divenuti invalidi - Prospettata diversità di tutela rispetto a quella di soggetti coniugati (per effetto della pronuncia di incostituzionalità del limite reddituale cumulato) - Manifesta infondatezza della questione.
Previdenza e assistenza - Pensione sociale - Conseguimento - Limiti ostativi di reddito - Determinazione - Mancata previsione di livelli reddituali differenziati per gli ultrasessantacinquenni non coniugati divenuti invalidi - Prospettata diversità di tutela rispetto a quella di soggetti coniugati (per effetto della pronuncia di incostituzionalità del limite reddituale cumulato) - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui, nell'indicare il limite di reddito proprio del soggetto non coniugato, ostativo al conseguimento della pensione sociale, non prevede un meccanismo differenziato di determinazione per gli ultrasessantacinquenni divenuti invalidi. Infatti il rimettente, ritenendo estensibile a tale questione la stessa 'ratio' accolta con la sentenza n. 88 del 1992, al fine di eliminare un'equiparazione arbitraria del soggetto invalido a quello sano, è pervenuto ad un'inesatta individuazione di tale 'ratio', dal momento che l'illegittimità della stessa disposizione di legge pronunciata in quel caso, derivava non tanto dalla condizione di invalidità dell'ultrasessantacinquenne, quanto piuttosto dall'attribuzione degli oneri di assistenza, che l'invalidità comporta, al coniuge dell'invalido ultrasessantacinquenne.
- Cfr. altresì in ordine al limite reddituale e alla pensione (o assegno) sociale le sentenze n. 196/1995 e n. 769/1988 nonché n. 400/1999 (qui richiamate).
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui, nell'indicare il limite di reddito proprio del soggetto non coniugato, ostativo al conseguimento della pensione sociale, non prevede un meccanismo differenziato di determinazione per gli ultrasessantacinquenni divenuti invalidi. Infatti il rimettente, ritenendo estensibile a tale questione la stessa 'ratio' accolta con la sentenza n. 88 del 1992, al fine di eliminare un'equiparazione arbitraria del soggetto invalido a quello sano, è pervenuto ad un'inesatta individuazione di tale 'ratio', dal momento che l'illegittimità della stessa disposizione di legge pronunciata in quel caso, derivava non tanto dalla condizione di invalidità dell'ultrasessantacinquenne, quanto piuttosto dall'attribuzione degli oneri di assistenza, che l'invalidità comporta, al coniuge dell'invalido ultrasessantacinquenne.
- Cfr. altresì in ordine al limite reddituale e alla pensione (o assegno) sociale le sentenze n. 196/1995 e n. 769/1988 nonché n. 400/1999 (qui richiamate).
Atti oggetto del giudizio
legge
30/04/1969
n. 153
art. 26
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte