Ordinanza 100/2002 (ECLI:IT:COST:2002:100)
Massima numero 26870
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  08/04/2002;  Decisione del  08/04/2002
Deposito del 10/04/2002; Pubblicazione in G. U. 17/04/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Impiego pubblico - Trattamento economico - Divieto di retribuire le mansioni superiori, secondo l’indirizzo interpretativo del giudice amministrativo - Prospettata irragionevolezza - Questione già ritenuta manifestamente infondata - Carenza di profili nuovi o diversi - Manifesta infondatezza.

Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 concernente il divieto di retribuibilità di mansioni superiori prestate dal pubblico dipendente, divieto convalidato dall'indirizzo del giudice amministrativo e comportante - secondo la prospettazione del rimettente - una irragionevole limitazione del diritto alla retribuzione. Infatti, in mancanza di nuovi o diversi profili, vanno confermate le decisioni con le quali è stata già ritenuta la manifesta infondatezza di questioni analoghe.

- V., quali precedenti, qui richiamati, le ordinanze n. 349/2001, n. 347/1996 e n. 289/1996.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  10/01/1957  n. 3  art. 33  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte