Ordinanza 101/2002 (ECLI:IT:COST:2002:101)
Massima numero 26871
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
08/04/2002; Decisione del
08/04/2002
Deposito del 10/04/2002; Pubblicazione in G. U. 17/04/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che nel corso degli atti preliminari abbia rigettato la richiesta di giudizio abbreviato subordinata a integrazione probatoria - Incompatibilità alla funzione di giudizio - Mancata previsione - Prospettata diversità di trattamento di situazioni analoghe, nonché violazione del principio di terzietà e imparzialità del giudice - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che nel corso degli atti preliminari abbia rigettato la richiesta di giudizio abbreviato subordinata a integrazione probatoria - Incompatibilità alla funzione di giudizio - Mancata previsione - Prospettata diversità di trattamento di situazioni analoghe, nonché violazione del principio di terzietà e imparzialità del giudice - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di giudizio abbreviato subordinata, a norma dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., ad una integrazione probatoria; questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, deducendosi sia la diversità di trattamento di situazioni del tutto analoghe sia la violazione del principio di terzietà e imparzialità del giudice. Infatti, anche alla luce della nuova disciplina introdotta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, trova conferma il principio - già affermato nella decisione n. 186 del 1992, cui il rimettente pure si appella - secondo cui il giudice, a fronte di una richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, è chiamato a stabilire soltanto se la prova sia necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, operando così una valutazione che non implica alcun giudizio di merito in ordine alla responsabilità dell'imputato; valutazione di merito che, d'altro canto, non ricorre neppure a causa della mera conoscenza, da parte del giudice, degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero.
- Sulla necessaria previa valutazione contenutistica, di merito, al fine di stabilire l'incompatibilità con la funzione di giudizio, v. sentenza n. 186/1992, sentenze n. 131/1996, n. 455/1994, n. 502/1991, nonché ordinanza n. 152/1999 (qui richiamate).
- Sulla sostanziale conferma, da parte della legge costituzionale che ha introdotto il nuovo testo dell'art. 111 Cost., dei principî già desumibili dagli artt. 3 e 24 della Costituzione, v. ordinanza n. 112/2001; v. inoltre sentenza n. 283/2000 e ordinanza n. 167/2001 (qui richiamate).
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di giudizio abbreviato subordinata, a norma dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., ad una integrazione probatoria; questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, deducendosi sia la diversità di trattamento di situazioni del tutto analoghe sia la violazione del principio di terzietà e imparzialità del giudice. Infatti, anche alla luce della nuova disciplina introdotta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, trova conferma il principio - già affermato nella decisione n. 186 del 1992, cui il rimettente pure si appella - secondo cui il giudice, a fronte di una richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, è chiamato a stabilire soltanto se la prova sia necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, operando così una valutazione che non implica alcun giudizio di merito in ordine alla responsabilità dell'imputato; valutazione di merito che, d'altro canto, non ricorre neppure a causa della mera conoscenza, da parte del giudice, degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero.
- Sulla necessaria previa valutazione contenutistica, di merito, al fine di stabilire l'incompatibilità con la funzione di giudizio, v. sentenza n. 186/1992, sentenze n. 131/1996, n. 455/1994, n. 502/1991, nonché ordinanza n. 152/1999 (qui richiamate).
- Sulla sostanziale conferma, da parte della legge costituzionale che ha introdotto il nuovo testo dell'art. 111 Cost., dei principî già desumibili dagli artt. 3 e 24 della Costituzione, v. ordinanza n. 112/2001; v. inoltre sentenza n. 283/2000 e ordinanza n. 167/2001 (qui richiamate).
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale 1930
n. 0
art. 34
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte