Ordinanza 103/2002 (ECLI:IT:COST:2002:103)
Massima numero 26899
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  08/04/2002;  Decisione del  08/04/2002
Deposito del 10/04/2002; Pubblicazione in G. U. 17/04/2002
Massime associate alla pronuncia:  26900  26901  26902  26903  26904  26905


Titolo
Imposta regionale sulle attività produttive (irap) - Redditi di lavoro autonomo - Possibilità di dedurre dalla base imponibile spese e interessi passivi - Esclusione - Questione sollevata in via eventuale - Riferimento a decreto ministeriale carente di forza di legge - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto del Ministro delle finanze 5 maggio 1998, sollevata in riferimento all'art. 23 della Costituzione, concernente l'introduzione dell'Imposta regionale sulle attività produttive, sotto il profilo della non deducibilità delle spese sostenute per dipendenti e collaboratori e di quelle per interessi passivi, e sotto il profilo della non deducibilità dell'imposta stessa (IRAP) dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Infatti la questione - pure sollevata in maniera eventuale - investe una normativa di rango non legislativo e in quanto tale sottratta al sindacato di legittimità costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Ministro delle finanze  05/05/1998  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte