Ordinanza 138/2022 (ECLI:IT:COST:2022:138)
Massima numero 44939
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
10/05/2022; Decisione del
10/05/2022
Deposito del 03/06/2022; Pubblicazione in G. U. 08/06/2022
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Assistenza e solidarietà sociale - In genere - Prestazioni previdenziali o assistenziali (indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili) - Soggetti già condannati per reati di particolare allarme sociale - Prevista revoca delle dette prestazioni - Denunciata violazione del principio di irretroattività della legge penale e delle sanzioni sostanzialmente penali ai sensi del diritto convenzionale - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 022001).
Assistenza e solidarietà sociale - In genere - Prestazioni previdenziali o assistenziali (indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili) - Soggetti già condannati per reati di particolare allarme sociale - Prevista revoca delle dette prestazioni - Denunciata violazione del principio di irretroattività della legge penale e delle sanzioni sostanzialmente penali ai sensi del diritto convenzionale - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 022001).
Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di appello di Venezia, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 25 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU - dell'art. 2, commi 60 e 61, della legge n. 92 del 2012, nella parte in cui prevede la revoca delle prestazioni previdenziali o assistenziali, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare, quali l'indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per delitti di particolare allarme sociale (di cui al precedente comma 58). Il censurato comma 61 non si applica alla fattispecie oggetto del giudizio a quo - nel quale il condannato, destinatario della revoca dell'assegno di inabilità adottata dall'INPS, stava espiando la pena in regime di detenzione domiciliare - in quanto, per effetto della sentenza costituzionale n. 137 del 2021, la revoca delle dette prestazioni va riferita unicamente al condannato che espia la pena in carcere. Allo stesso tempo non viene in rilievo nel giudizio a quo nemmeno il censurato comma 60, che si riferisce alla diversa disciplina "a regime" della revoca delle citate prestazioni, quale sanzione accessoria applicata direttamente dal giudice con la sentenza di condanna. (Precedente: S. 137/2021-mass. 43970).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di appello di Venezia, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 25 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU - dell'art. 2, commi 60 e 61, della legge n. 92 del 2012, nella parte in cui prevede la revoca delle prestazioni previdenziali o assistenziali, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare, quali l'indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per delitti di particolare allarme sociale (di cui al precedente comma 58). Il censurato comma 61 non si applica alla fattispecie oggetto del giudizio a quo - nel quale il condannato, destinatario della revoca dell'assegno di inabilità adottata dall'INPS, stava espiando la pena in regime di detenzione domiciliare - in quanto, per effetto della sentenza costituzionale n. 137 del 2021, la revoca delle dette prestazioni va riferita unicamente al condannato che espia la pena in carcere. Allo stesso tempo non viene in rilievo nel giudizio a quo nemmeno il censurato comma 60, che si riferisce alla diversa disciplina "a regime" della revoca delle citate prestazioni, quale sanzione accessoria applicata direttamente dal giudice con la sentenza di condanna. (Precedente: S. 137/2021-mass. 43970).
Atti oggetto del giudizio
legge
28/06/2012
n. 92
art. 2
co. 60
legge
28/06/2012
n. 92
art. 2
co. 61
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 7