Ordinanza 103/2002 (ECLI:IT:COST:2002:103)
Massima numero 26901
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  08/04/2002;  Decisione del  08/04/2002
Deposito del 10/04/2002; Pubblicazione in G. U. 17/04/2002
Massime associate alla pronuncia:  26899  26900  26902  26903  26904  26905


Titolo
Imposte sui redditi - Possibilità di dedurre dalla base imponibile l’imposta regionale sulle attività produttive - Esclusione - Irrilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'indeducibilità dell'IRAP dalla base imponibile delle imposte sui redditi. Infatti la questione attiene al regime giuridico ed alla fase applicativa delle imposte sui redditi ed è perciò irrilevante nei giudizi 'a quibus', aventi ad oggetto controversie in tema di rimborso dell'acconto IRAP.

- Cfr. citate sentenza n. 156/2001 e ordinanza n. 286/2001.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  15/12/1997  n. 446  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte