Ordinanza 103/2002 (ECLI:IT:COST:2002:103)
Massima numero 26902
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  08/04/2002;  Decisione del  08/04/2002
Deposito del 10/04/2002; Pubblicazione in G. U. 17/04/2002
Massime associate alla pronuncia:  26899  26900  26901  26903  26904  26905


Titolo
Imposta regionale sulle attività produttive (irap) - Qualificazione dell’imposta come reale - Asserita contraddittorietà con la indeducibilità di spese e interessi - Riferibilità della questione a norme diverse da quella denunciata - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, sotto il profilo della asserita contraddittorietà tra la qualificazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) come reale, contenuta nel denunciato art. 1, e la indeducibilità delle spese sostenute per interessi e collaboratori e quelle relative agli interessi passivi. Infatti la questione sollevata è riferibile, con ogni evidenza, non alla norma denunciata ma alle diverse norme che prevedono l'indeducibilità degli oneri.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  15/12/1997  n. 446  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte