Ordinanza 103/2002 (ECLI:IT:COST:2002:103)
Massima numero 26903
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  08/04/2002;  Decisione del  08/04/2002
Deposito del 10/04/2002; Pubblicazione in G. U. 17/04/2002
Massime associate alla pronuncia:  26899  26900  26901  26902  26904  26905


Titolo
Imposta regionale sulle attività produttive (irap) - Acconto di imposta - Determinazione rimessa all’autorità amministrativa - Prospettata violazione del principio di riserva di legge - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, in quanto viene demandata all'autorità amministrativa la determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sulle attività produttive, in violazione del principio di riserva di legge in materia tributaria. Infatti l'eventuale caducazione della norma denunciata comporterebbe il venir meno della possibilità di riduzione dell'acconto ma non certo la restituzione dell'acconto già versato, costituente l'oggetto del giudizio 'a quo'.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  15/12/1997  n. 446  art. 45  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte