Ordinanza 103/2002 (ECLI:IT:COST:2002:103)
Massima numero 26905
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
08/04/2002; Decisione del
08/04/2002
Deposito del 10/04/2002; Pubblicazione in G. U. 17/04/2002
Titolo
Imposta regionale sulle attività produttive (irap) - Istituzione - Soggetti passivi dell’imposta - Asserita violazione del principio di capacità contributiva e del principio di eguaglianza, per disparità di trattamento dei lavoratori autonomi rispetto ai lavoratori dipendenti e per equiparazione dell’attività di lavoro autonomo all’attività di impresa - Manifesta infondatezza della questione.
Imposta regionale sulle attività produttive (irap) - Istituzione - Soggetti passivi dell’imposta - Asserita violazione del principio di capacità contributiva e del principio di eguaglianza, per disparità di trattamento dei lavoratori autonomi rispetto ai lavoratori dipendenti e per equiparazione dell’attività di lavoro autonomo all’attività di impresa - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 8 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione; dell'art. 3, commi 143 e 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 della Costituzione; degli artt. 3, comma 1, lettera c), e 36, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; degli artt. 2, 3, 4 e 36 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione. Infatti l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive - già sottoposta al vaglio di costituzionalità - è stata riconosciuta non irragionevole e conforme al principio di capacità contributiva (in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non arbitrarietà, la determinazione dei singoli fatti espressivi della capacità contributiva che, quale idoneità del soggetto all'obbligazione di imposta, può essere desunta da qualsiasi indice che sia rivelatore di ricchezza e non solamente dal reddito individuale); conforme ai principî di eguaglianza (sia rispetto alle diverse attività autonome: imprenditoriale e professionale, sia rispetto al lavoro dipendente); nonché inquadrata nella fiscalità generale (escludendosi ogni indebita correlazione con la soppressione dei contributi per il servizio sanitario nazionale).
- Cfr. precedenti, citate sentenza n. 156/2001 e ordinanza n. 286/2001.
- Sul principio di capacità contributiva, v. citate sentenze n. 111/1997, n. 21/1996, n. 143/1995, n. 159/1985.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 8 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione; dell'art. 3, commi 143 e 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 della Costituzione; degli artt. 3, comma 1, lettera c), e 36, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; degli artt. 2, 3, 4 e 36 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione. Infatti l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive - già sottoposta al vaglio di costituzionalità - è stata riconosciuta non irragionevole e conforme al principio di capacità contributiva (in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non arbitrarietà, la determinazione dei singoli fatti espressivi della capacità contributiva che, quale idoneità del soggetto all'obbligazione di imposta, può essere desunta da qualsiasi indice che sia rivelatore di ricchezza e non solamente dal reddito individuale); conforme ai principî di eguaglianza (sia rispetto alle diverse attività autonome: imprenditoriale e professionale, sia rispetto al lavoro dipendente); nonché inquadrata nella fiscalità generale (escludendosi ogni indebita correlazione con la soppressione dei contributi per il servizio sanitario nazionale).
- Cfr. precedenti, citate sentenza n. 156/2001 e ordinanza n. 286/2001.
- Sul principio di capacità contributiva, v. citate sentenze n. 111/1997, n. 21/1996, n. 143/1995, n. 159/1985.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
15/12/1997
n. 446
art. 2
co.
decreto legislativo
15/12/1997
n. 446
art. 3
co.
decreto legislativo
15/12/1997
n. 446
art. 4
co.
decreto legislativo
15/12/1997
n. 446
art. 8
co.
decreto legislativo
15/12/1997
n. 446
art. 11
co.
decreto legislativo
15/12/1997
n. 446
art. 3
co. 1
decreto legislativo
15/12/1997
n. 446
art. 36
co. 3
legge
23/12/1996
n. 662
art. 3
co. 143
legge
23/12/1996
n. 662
art. 3
co. 144
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte